Cassazione Penale, Ordinanza n. 05764/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/04/2024. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, da un lato, l'esclusione del dolo e, dall'altro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la censura sull'elemento soggettivo meramente rivolta a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e la doglianza sulle attenuanti generiche una critica generica in fatto al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, valorizzato anche in ragione della duplice gravità della condotta.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere efficacemente censurato in cassazione con una mera doglianza fattuale o generica.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura che si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto, in particolare sull'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non tramite contestazioni generiche o meramente fattuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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