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Sentenza

Sentenza n. 677/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - della determina di aggiudicazione 07/01/2026, Prot. OUT/1676, a firma del Condirettore Generale con cui il Lotto 2 della procedura aperta avente ad oggetto «Accordo quadro per l’affidamento di progettazione, esecuzione lavori per opere di manutenzione straordinaria su reti e impianti di acquedotto e fognatura, suddiviso in due lotti - CUP: D18B25000060005 - CIG LOTTO 1: B6517A7238; CIG LOTTO 2: B6517A830B», è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. controinteressato; - dei verbali di gara del 04/09/2025 e 12/11/2025 (e delle graduatorie ivi riportate) redatti dalla Commissione giudicatrice, nonché dei verbali delle sedute riservate; - della nota di Aqua Novara VCO del 15/10/2025, Prot. n. OUT/83360, con cui è stata rigettata l’istanza della ricorrente CFC di riedizione della graduatoria; - dell’art. 3.1 in parte qua del Disciplinare di gara; - dei chiarimenti nn. 3, 7, 11, 15, 17, 18, 19 e 23 pubblicati da Acqua Novara VCO il 23/05/2025, avente ad oggetto “Requisiti di partecipazione”; - di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto;

Giustizia amministrativa202600232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 2 di una procedura aperta per un accordo quadro relativo alla progettazione e all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su reti e impianti di acquedotto e fognatura, nonché atti di gara e rigetto dell'istanza di riedizione della graduatoria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2 a un altro costituendo RTI, unitamente ai verbali di gara, alle graduatorie, ai verbali delle sedute riservate, al rigetto dell'istanza di riedizione della graduatoria, alla clausola del disciplinare relativa ai requisiti di partecipazione e ai relativi chiarimenti. Dal testo non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha adottato una determinazione di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e ha disposto la riapertura del procedimento ai fini dello scorrimento della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'annullamento sopravvenuto dell'aggiudicazione e il conseguente scorrimento della graduatoria hanno integralmente soddisfatto l'interesse azionato e hanno eliminato la posizione di contrasto tra le parti. La decisione non esamina nel merito i motivi di ricorso, essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia sull'impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate per l'obiettiva peculiarità della vicenda; è stato disposto il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dalla ricorrente, alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando un sopravvenuto provvedimento dell'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse dedotto in giudizio e fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La stazione appaltante ha richiamato tale disposizione per annullare d'ufficio l'aggiudicazione impugnata e riaprire il procedimento ai fini dello scorrimento della graduatoria.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti, secondo il rito previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte della stazione appaltante, di un provvedimento che annulla l'aggiudicazione impugnata e dispone la riedizione della procedura mediante scorrimento della graduatoria determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente l'interesse azionato e fa venir meno il contrasto tra le parti.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva da un provvedimento amministrativo sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto originario.
  • La peculiarità obiettiva della vicenda può giustificare la compensazione integrale delle spese, ferma la possibilità di disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente alle condizioni previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutela
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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