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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36329/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa da una società creditrice contro una società debitrice e nei confronti del terzo pignorato. Il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dovute dal terzo al debitore. La debitrice aveva proposto opposizione deducendo, in sintesi, la mancata notificazione nei propri confronti dell'atto di pignoramento presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarando l'improcedibilità dell'espropriazione forzata presso terzi e la nullità del pagamento eseguito dal terzo. La società creditrice aveva poi proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: i primi tre contro la sentenza di primo grado, chiedendone la cassazione; il quarto contro la sentenza d'appello, denunciando violazione degli artt. 615, 617 e 618 c.p.c. e censurando la riqualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, ritenuta fatta in violazione del principio dell'apparenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti contro la sentenza di primo grado, ormai non più impugnabile in cassazione essendo stata già proposta appello poi dichiarato inammissibile. Ha inoltre dichiarato inammissibile anche il quarto motivo: il giudice d'appello aveva correttamente applicato il principio dell'apparenza nel qualificare il rimedio esperibile, valorizzando la sostanziale qualificazione delle statuizioni di primo grado e rilevando che la censura della ricorrente non si confrontava con tale specifica motivazione. La Corte ha anche escluso la rimessione al giudice di secondo grado per la dedotta pretermissione del terzo pignorato, poiché il giudicato formatosi rendeva inutile ogni ulteriore attività processuale. Nessuna statuizione sulle spese, per mancanza di difese dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato quale base dell'ordinanza di assegnazione nelle espropriazioni presso terzi.

  • art. 615 c.p.c.

    menzionato nel motivo di ricorso per denunciare una pretesa erronea qualificazione del rimedio impugnatorio.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come norma delle opposizioni agli atti esecutivi; la Corte ribadisce che la qualificazione del provvedimento del giudice a quo rileva per individuare il mezzo di impugnazione.

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con gli artt. 615 e 617 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    la Corte esclude che possa disporsi la rimessione al giudice di secondo grado quando il giudicato abbia ormai reso non più ridiscutibile l'esito della causa.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati a sostegno dell'esigenza di evitare attività processuali inutili e di assicurare la ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte dell'integrazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, opera il principio dell'apparenza: conta la qualificazione dell'azione o del provvedimento compiuta dal giudice a quo, anche se eventualmente errata, salvo che tale qualificazione manchi o sia meramente apparente, nel qual caso il giudice dell'impugnazione deve procedere autonomamente alla qualificazione.
  • In materia di opposizioni esecutive, se il giudice di primo grado ha effettuato una qualificazione effettiva e specifica delle domande o delle doglianze, la parte che impugna deve confrontarsi con quella precisa motivazione; una censura generica che neghi in blocco ogni qualificazione non è idonea a scalfire la ratio decidendi.
  • Quando il giudicato si è ormai formato sulla decisione di primo grado e la statuizione di appello ha confermato l'inammissibilità del gravame, non è consentito disporre la rimessione della causa al giudice di secondo grado per sanare vizi del contraddittorio, se ciò comporterebbe un'attività processuale inutile e incompatibile con la ragionevole durata del processo.
  • Nelle opposizioni esecutive la partecipazione del terzo pignorato può integrare litisconsorzio necessario; tuttavia, la rilevanza di un eventuale vizio del contraddittorio deve essere coordinata con la formazione del giudicato e con il divieto di regressione del processo quando l'esito non sia più ridiscutibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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