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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10125/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che aveva mantenuto la condanna a otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso il 20 agosto 2018 a Barletta. L'unico motivo dedotto è stato qualificato come "errata applicazione della legge" e si è incentrato sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata/reiterata, in ragione della asserita collaborazione con la giustizia intrapresa dall'imputato. La censura chiedeva, in sostanza, una diversa comparazione tra attenuanti generiche e recidiva, nel senso della prevalenza delle prime anziché della loro equivalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto ostativo il divieto normativo di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., richiamando la funzione derogatoria della disposizione rispetto al bilanciamento ordinario e la sua non manifesta irragionevolezza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica oltre la qualificazione del fatto come reato contestato.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte lo qualifica come disciplina derogatoria rispetto al bilanciamento ordinario e non irragionevole.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Indica la recidiva reiterata contestata al ricorrente, rispetto alla quale non può essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Quando la legge vieta espressamente la prevalenza di una certa attenuante sulla recidiva reiterata, il giudice non può effettuare un bilanciamento favorevole all'imputato in senso contrario al divieto normativo.
  • L'art. 69, quarto comma, cod. pen. costituisce una deroga all'ordinaria disciplina del bilanciamento tra circostanze e non è di per sé viziato da manifesta irragionevolezza, poiché l'attenuante generica ha una funzione contenuta di valorizzazione della componente soggettiva del fatto.
  • La dedotta collaborazione con la giustizia non consente, da sola, di superare il divieto legale di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, se la censura mira a ottenere un giudizio di comparazione non consentito dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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