Cassazione Penale, Sentenza n. 36574/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Brescia, con sentenza del 20 aprile 2026 pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava all’imputato la pena di due mesi e venti giorni di arresto e 700 euro di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, consistente nel rifiuto di sottoporsi agli accertamenti indicati dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dello stesso articolo. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per l’omessa confisca dell’autovettura, contestata come appartenente all’imputato. La requisitoria del Procuratore generale presso la Cassazione aveva concluso per l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sulla confisca.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso del Procuratore generale contro l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria in una sentenza di patteggiamento, poiché tali statuizioni, estranee all’accordo delle parti, sono sindacabili in cassazione. In base al rinvio dell’art. 187, comma 8, cod. strada alle sanzioni previste dall’art. 186, comma 7, cod. strada, la confisca del veicolo è obbligatoria, salvo che appartenga a persona estranea al reato, anche in caso di applicazione della pena su richiesta. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all’omessa confisca e ha disposto direttamente la confisca dell’autovettura targata GX961VC. Ha sospeso l’esecutività della confisca fino alla valutazione dell’esito del lavoro di pubblica utilità e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
Norme richiamate
in caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento è ricorribile dal Procuratore generale per l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
in caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione può investire l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie anche in una sentenza di patteggiamento.
art. 187, comma 8, cod. strada
Per effetto del rinvio alle sanzioni di cui al comma 7 dell’art. 186 cod. strada, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato, e ciò anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, opera il rinvio alle sanzioni dell’art. 186, comma 7, compresa la confisca obbligatoria, salvo appartenenza del veicolo a persona estranea al reato; la confisca va disposta anche in caso di patteggiamento.
art. 186, comma 7, cod. strada
Per effetto del rinvio alle sanzioni di cui al comma 7 dell’art. 186 cod. strada, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato, e ciò anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La disposizione prevede la confisca del veicolo utilizzato per il reato, eccetto quando appartenga a persona estranea, e la misura è applicabile anche nel patteggiamento.
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada (ma analoga previsione è contenuta nel comma 8-bis dell’art. 187 cit.), il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità
Quando la pena è sostituita con il lavoro di pubblica utilità, le sanzioni accessorie previste, inclusa la confisca, devono essere disposte ma la loro efficacia va sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro.
art. 187, comma 8-bis, cod. strada
in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada (ma analoga previsione è contenuta nel comma 8-bis dell’art. 187 cit.), il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità
La disciplina del lavoro di pubblica utilità prevista per il reato dell’art. 187 contempla, in modo analogo, la sospensione dell’efficacia delle sanzioni accessorie fino alla valutazione del lavoro.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, quanto alla mancata confisca del mezzo, statuizione che può essere assunta da questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e adottare direttamente la statuizione omessa quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Il Procuratore generale può ricorrere per cassazione contro l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie contenute in una sentenza di patteggiamento, perché tali statuizioni sono estranee all’accordo delle parti e restano sindacabili in sede di legittimità.
- Nel reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, il rinvio alla disciplina sanzionatoria dell’art. 186, comma 7, comporta la confisca del veicolo utilizzato, salvo che appartenga a persona estranea al reato; la misura deve essere disposta anche in caso di patteggiamento.
- Quando la pena è sostituita con il lavoro di pubblica utilità, la confisca prevista deve essere disposta, ma la sua efficacia va sospesa fino alla valutazione dell’esito del lavoro; l’esito positivo può comportare la revoca della confisca secondo la disciplina richiamata dalla decisione.
- La Corte di cassazione può integrare direttamente la statuizione omessa e annullare senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. l), c.p.p., quando la decisione non richiede ulteriori accertamenti in fatto.
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