Cassazione Civile, Ordinanza n. 02320/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ufficio giudiziario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più debitori, tra cui un fideiussore di una società debitrice principale. In sede di opposizione, il fideiussore ha eccepito: a) la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttiva di uno schema ABI; b) la decadenza dal contratto di fideiussione ex art. 1957 c.c.; c) la nullità della fideiussione ex art. 1341 c.c. Il Tribunale di Gela aveva ritenuto che l'intera causa dovesse essere devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, ravvisando la competenza funzionale di tale sezione per la questione antitrust. Il Tribunale di Napoli ha invece chiesto regolamento d'ufficio sostenendo che la sua competenza riguardasse solo la domanda di nullità della fideiussione per violazione antitrust, mentre la restante opposizione a decreto ingiuntivo dovesse restare al giudice che aveva emesso il decreto, per la competenza funzionale inderogabile ex art. 645 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha ripartito la controversia: ha dichiarato la competenza del Tribunale di Gela sulla opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, sulla sola domanda riconvenzionale relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Ha inoltre assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione, rinviando al giudice di merito la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Fondamento del regolamento di competenza d'ufficio.
Norma processuale richiamata per il regolamento di competenza d'ufficio.
Attribuisce al giudice che ha emesso il decreto una competenza funzionale e inderogabile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice dell'opposizione può valutare la sospensione del processo se ne ricorrono i presupposti, coordinando i due giudizi.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
Norma antitrust richiamata come parametro della dedotta nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI.
art. 33, comma 2, l. n. 287/1990
Individua la competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie antitrust.
Disciplina l'istituzione e la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa.
art. 4, comma 1-ter, lett. c), d.lgs. n. 168/2003
Individua la sezione specializzata competente, nel caso di specie quella istituita presso il Tribunale di Napoli.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 168/2003
Opera il rinvio alle controversie antitrust di cui all'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990.
Intervento normativo che ha novellato il d.lgs. n. 168/2003 estendendo/precisando la competenza delle sezioni specializzate.
Richiamato quale eccezione distinta e rimessa al giudice dell'opposizione, non alla sezione specializzata.
Richiamato quale ulteriore eccezione sulla fideiussione da trattare nel giudizio di opposizione ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ha natura funzionale e inderogabile: la causa di opposizione deve restare davanti a quel giudice anche se, nel medesimo contesto, sorgano questioni devolute per materia a un diverso giudice specializzato.
- Se nell'opposizione a decreto ingiuntivo viene proposta una domanda riconvenzionale di nullità di una fideiussione riproduttiva dello schema ABI per violazione della normativa antitrust, il giudice dell'opposizione deve separare le domande: trattiene l'opposizione monitoria e rimette soltanto la domanda antitrust al tribunale specializzato competente.
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema antitrust attragga la nullità della fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale solo quando tale invalidità sia fatta valere in via di azione; se è dedotta soltanto in via di eccezione, la cognizione del giudice è meramente incidentale e non sposta la competenza sull'intera controversia.
- Quando una controversia cumula questioni soggette a diversi regimi di competenza, il coordinamento tra i giudizi può avvenire mediante separazione delle cause e, ove ne ricorrano i presupposti, sospensione del processo davanti al giudice che deve attendere l'esito dell'altro giudizio.
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