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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17649/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pronuncia del Tribunale di Roma che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive in favore di una lavoratrice. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito e la successiva esecuzione forzata promossa dalla creditrice mediante precetto e pignoramento presso la Tesoreria dello Stato, il Ministero aveva proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che il credito fosse ormai soddisfatto. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione della lavoratrice, dichiarando inefficaci precetto ed esecuzione solo per l'importo eccedente una certa somma. La lavoratrice aveva quindi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza, e successivamente ricorso per revocazione. Con quest'ultimo deduceva un errore di fatto risultante dagli atti, sostenendo che la Corte di cassazione avesse erroneamente presupposto che la Corte d'appello avesse integrato il titolo esecutivo con elementi extratestuali, mentre in realtà la sentenza d'appello avrebbe escluso ogni eterointegrazione; inoltre, lamentava che fosse stato richiamato un titolo esecutivo diverso da quello corretto. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la censura investiva non un errore di fatto, ma la valutazione/interpretazione degli atti e quindi un errore di giudizio; ha inoltre rilevato che non era stata specificamente attaccata la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, secondo cui il procedimento interpretativo seguito dalla precedente pronuncia di legittimità era insindacabile in sede di revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che potesse ravvisarsi un errore di fatto revocatorio, qualificando le doglianze come critica all'apprezzamento degli atti e all'interpretazione del titolo esecutivo, quindi come errore di giudizio non deducibile con revocazione. Ha inoltre evidenziato che la ricorrente non aveva specificamente censurato la ratio decidendi dell'ordinanza di cassazione oggetto di revocazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte soccombente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, rendendo applicabile l'ulteriore contributo unificato

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato implicitamente per la revocazione, nel senso che l'errore dedotto deve essere un errore di fatto e non di giudizio

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato implicitamente come rimedio revocatorio avverso le pronunce della Corte di cassazione

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto non è ammissibile quando la doglianza investe la valutazione o l'interpretazione degli atti di causa, perché in tale evenienza si verte in un errore di giudizio, non revocatorio.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede un falso presupposto percettivo su un dato processuale, non un dissenso sull'apprezzamento del significato degli atti già esaminati dal giudice di legittimità.
  • Non può essere proposta in sede di revocazione una censura che, pur formalmente prospettata come errore di fatto, miri in realtà a rimettere in discussione la ratio decidendi della precedente ordinanza di cassazione senza confrontarsi specificamente con essa.
  • In presenza di ricorso inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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