Cassazione Penale, Ordinanza n. 04992/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il concorso nel tentato furto in abitazione. L'unico motivo dedotto censurava violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata quantificata in modo non corretto. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza investiva una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata con riferimento ai plurimi precedenti penali specifici dell'imputato, e ha inoltre ritenuto il motivo generico per indeterminatezza, perché non individuava in modo puntuale gli elementi posti a base della censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla pena, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti/diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie la motivazione della sentenza impugnata era congrua e valorizzava i precedenti penali specifici, giustificando lo scostamento dal minimo edittale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato contestato
richiamato nel capo di imputazione contestato
richiamato per la configurazione del tentativo
richiamato come norma incriminatrice del tentato furto in abitazione contestato
richiamato come aggravante contestata
indicato come criterio per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
indicato come criterio per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato per affermare la genericità del motivo di ricorso privo di specificità
implicitamente richiamato nella statuizione di condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la misura degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Quando il giudice di merito valorizza elementi specifici e rilevanti, come i precedenti penali dell'imputato, per giustificare lo scostamento dal minimo edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio deve ritenersi sufficientemente assolto.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se è generico o indeterminato e non consente di comprendere quali siano, in concreto, i passaggi della decisione impugnata sottoposti a critica, in violazione del requisito di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla dosimetria della pena in un riesame del merito, poiché tale profilo attiene primariamente alla valutazione del giudice di appello.
Come è indicizzato
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