Cassazione Penale, Sentenza n. 3508/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza di appello che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pavia (rito abbreviato) a 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa per reati di furto, ricettazione e rapina aggravata. I motivi sono: a) errata applicazione dell'art. 132 c.p. nella dosimetria della multa, con indicazione di una pena base della multa pari a C 5.000,00 (oltre il massimo edittale di C 2.500,00) nonostante la valutazione di circostanze equivalenti; b) inosservanza/erronea applicazione della legge penale nel calcolo degli aumenti per continuazione per la componente detentiva (sostiene una discrepanza di 2 mesi tra il calcolo e la pena pronunciata); c) mancanza di motivazione circa la quantificazione dei singoli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che l'apparente indicazione eccedente della pena pecuniaria (C 5.000,00) nella motivazione del primo giudice è da ritenersi un mero errore grafico; l'esame complessivo del percorso motivazionale e del dispositivo mostra che la multa è stata in concreto determinata in C 2.000,00 (inclusi gli aumenti per continuazione) e la pena detentiva è risultata correttamente quantificata come pena base e nella sua entità finale (4 anni e 8 mesi). Quanto alla censura sulla detenzione, la Corte ha ritenuto la doglianza priva di interesse e inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la pena favorevole all'imputato e non è possibile introdurre in cassazione nuovi profili di pregiudizio non sollevati in appello. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la critica sulla mancata specificazione dei singoli aumenti, osservando che in appello tali aumenti sono stati puntualmente indicati in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite (Pizzone). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al principio di determinazione della pena pecuniaria: la Corte ha esaminato l'applicazione dell'art.132 rilevando che l'indicazione eccedente nella motivazione era un errore grafico e che il dispositivo risultante era conforme ai criteri legali di determinazione della pena.
art. 23 c. 8 D.L. 137/2020
Norma richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; indica la procedura seguita per il trattamento del ricorso (contraddittorio scritto).
Consente alla Corte di Cassazione, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; qui è stata applicata per fissare la somma in euro 3.000,00.
Sezioni Unite, sent. 24/6/2021 (Pizzone)
Sez. un., 24/6/2021, Pizzone
Giurisprudenza richiamata in tema di quantificazione e motivazione degli aumenti per continuazione: la Corte ha ritenuto che in appello gli aumenti siano stati puntualmente specificati in conformità ai criteri indicati dalle Sezioni Unite, facendo così venire meno la censura sulla mancata determinazione.
Massime di principio
- Un errore materiale o grafico nella motivazione non invalida il giudizio se il dispositivo e il percorso motivazionale complessivo mostrano chiaramente la corretta determinazione della pena; in caso di contrasto prevale quanto disposto nel dispositivo
- In cassazione non è consentito sollevare per la prima volta profili di censura o nuovi elementi difensivi che non siano stati dedotti in appello; tali questioni risultano normalmente inammissibili per carenza di interesse
- La quantificazione degli aumenti per continuazione deve essere specificata e motivata (in linea con le Sezioni Unite Pizzone); se la corte d'appello ha dettagliato gli aumenti, la censura sulla loro mancata motivazione è priva di fondamento
- Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre ricorso se i profili sono deboli
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