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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25841/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva rigettato la sua richiesta di applicazione della continuazione tra più sentenze irrevocabili relative a diversi fatti di reato. In particolare, chiedeva che fossero ricondotti a un medesimo disegno criminoso un furto, due furti aggravati, una tentata rapina, il porto di armi e una falsa attestazione a un pubblico ufficiale. La Corte ha rilevato che le condotte non erano omogenee e che dalle motivazioni delle sentenze non emergeva alcun elemento idoneo a dimostrare che, al momento del primo reato, l'imputato sapesse se e quando avrebbe commesso i successivi, escludendo quindi la preordinazione criminosa richiesta per la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il diniego della continuazione disposto dal Tribunale, ritenendo insussistente un'unica preordinazione criminosa tra i reati indicati e osservando che la mera reiterazione di condotte illecite non basta a fondare la continuazione, potendo invece rilevare istituti diversi come recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede una preordinazione criminosa unitaria tra i fatti; non basta la mera reiterazione di reati eterogenei o la semplice serialità delle condotte.

  • art. 671 c.p.p.

    Nel procedimento di esecuzione il giudice può riconoscere la continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili solo se risulta il medesimo disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione occorre che i diversi reati siano espressione di una programmazione criminosa unitaria, desumibile da elementi concreti e non da mere congetture.
  • La semplice serialità o reiterazione di reati differenti non è sufficiente a integrare il medesimo disegno criminoso, potendo al più rilevare come indice di recidiva o abitualità criminosa.
  • Quando dalle sentenze irrevocabili non emergano elementi idonei a provare che, al momento del primo reato, l'agente avesse già prefigurato i successivi, la richiesta di continuazione deve essere respinta.
  • L'istituto della continuazione ha funzione premiale e non può essere esteso automaticamente a condotte eterogenee solo perché commesse dalla stessa persona in un arco temporale ravvicinato.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativi
RamiEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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