Cassazione Civile, Ordinanza n. 20156/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Il tribunale aveva liquidato al liquidatore giudiziale il compenso finale in euro 470.000,00, pari agli acconti già percepiti, in una procedura di concordato preventivo con attivo realizzato di circa 39,9 milioni e passivo accertato di circa 67,1 milioni. Il decreto valorizzava, ai fini della riduzione del compenso, la gestione ritenuta poco diligente della vendita di quattro immobili dell’attivo, con forte svalutazione rispetto al piano e maggiori costi di procedura. Il ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) violazione di norme sulla liquidazione del compenso del liquidatore giudiziale e motivazione apparente, sostenendo che il tribunale non avesse indicato i criteri adottati e non avesse considerato adeguatamente le attività svolte, in particolare la prosecuzione dell’attività d’impresa e la gestione del personale, nonché le difficoltà oggettive nella vendita degli immobili; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’andamento del mercato immobiliare durante l’emergenza COVID-19, che avrebbe inciso sulla difficoltà di realizzo; 3) violazione delle norme sulla liquidazione del compenso del curatore/liquidatore per avere il decreto considerato nel compenso dell’organo anche il costo dei coadiutori, che avevano svolto attività di collaborazione autorizzata e non sostitutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo nella parte relativa alla pretesa motivazione apparente e il secondo motivo, qualificando le doglianze come tentativi di rivalutazione del merito e rilevando che il fatto relativo al mercato immobiliare e al COVID-19 era stato comunque esaminato dal tribunale. Ha invece riconosciuto la correttezza del principio applicato in tema di compenso e coadiutori: quando il liquidatore si avvale di ausiliari per attività accessorie, il loro compenso non si detrae automaticamente e aritmeticamente dal compenso dell’organo, ma deve incidere come riduzione discrezionale e forfetaria del compenso astrattamente liquidabile. Poiché il tribunale aveva già tenuto conto di tale circostanza nella liquidazione complessiva, il ricorso è stato integralmente rigettato. Nessuna condanna alle spese, per mancata costituzione dell’intimata; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 182 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato quale base normativa della liquidazione del compenso del liquidatore giudiziale in procedura concorsuale
art. 39 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato insieme alle norme sulla liquidazione dei compensi della procedura
art. 32 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
il compenso del coadiutore deve essere considerato nella liquidazione del compenso dell’organo della procedura come riduzione discrezionale e forfetaria; distinto dal caso del delegato, per il quale il compenso è detratto
art. 5 D.M. 25 gennaio 2012, n. 30
richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso del liquidatore giudiziale
art. 111, primo comma, Cost.
invocato dal ricorrente sotto il profilo della motivazione del decreto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che inserisce il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
richiamata per il principio sulla motivazione sufficiente e non apparente
Cass., n. 25509/2014
richiamata per il principio secondo cui il giudice non deve esaminare analiticamente tutte le allegazioni se la motivazione rende comprensibile la decisione
Cass., n. 24542/2009
richiamata nello stesso senso sulla motivazione concisa ma intelligibile
Cass., Sez. U., n. 34476/2019
richiamata per il limite del vizio di omesso esame del fatto decisivo, non utilizzabile per contestare il cattivo apprezzamento delle prove
Massime di principio
- In tema di liquidazione del compenso dell’organo della procedura concorsuale, una motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario confutare espressamente ogni allegazione delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa ma intellegibile.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se il fatto storico sia stato completamente trascurato; non ricorre quando il fatto sia stato comunque esaminato e la doglianza miri soltanto a contestarne la diversa valutazione.
- Quando il liquidatore o curatore si avvale di coadiutori per attività ausiliarie, il compenso di tali ausiliari non si sottrae in modo aritmetico dal compenso dell’organo della procedura; esso deve incidere come elemento valutabile nella determinazione finale del compenso, con riduzione discrezionale e forfetaria.
- La liquidazione del compenso dell’organo della procedura può essere parametrata, in via equitativa, all’attivo realizzato e al passivo accertato, con modulazione del risultato in base alle concrete modalità di svolgimento dell’attività e all’eventuale ricorso ad ausiliari.
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