Cassazione Penale, Ordinanza n. 32450/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso sia la fondatezza della dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p., ritenendola inconferente e comunque non decisiva, sia qualsiasi vizio della motivazione sulla recidiva, giudicata adeguatamente argomentata dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 521 c.p.p., sostenendo una possibile diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza: in particolare, ha affermato che egli non era alla guida dell'autovettura utilizzata per le manovre pericolose poste a base della contestazione, ma sarebbe stato soltanto un passeggero. La censura era collegata alla contestazione della recidiva, che secondo il ricorso era l'unico tema devoluto in appello. La Corte ha tuttavia rilevato che la sentenza di merito descriveva comunque il ricorrente come soggetto che viaggiava a bordo dell'auto e che, in ogni caso, la sua presenza sul veicolo rendeva addebitabile anche a lui la condotta di resistenza, pur materialmente tenuta da altro concorrente separatamente giudicato. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito puntuale e logica, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità.
Norme richiamate
Indica il reato oggetto della condanna impugnata, ossia la resistenza a pubblico ufficiale.
È invocato dal ricorrente per sostenere una possibile violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ritiene però la censura manifestamente inconferente e comunque non idonea a incidere sul decisum.
È desumibile dal dispositivo quanto alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è configurabile quando la motivazione di merito descrive il medesimo nucleo storico del fatto contestato e la diversa prospettazione del ricorrente riguarda un aspetto fattuale non decisivo ai fini della responsabilità.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della motivazione sulla recidiva quando il giudice di appello abbia esposto una valutazione logica, puntuale e non manifestamente illogica.
- La presenza dell'imputato sul veicolo o nel contesto operativo della condotta può rendere addebitabile, anche a titolo concorsuale, la resistenza a pubblico ufficiale materialmente realizzata da altro concorrente, se il ricorso non dimostra un effettivo scostamento del fatto accertato rispetto a quello contestato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime processuale applicabile.
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