Cassazione Penale, Ordinanza n. 40018/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che i motivi erano, rispettivamente, non confrontati con la motivazione di merito o manifestamente infondati. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in appello per concorso nella detenzione di tabacco lavorato estero in contrabbando. Per una imputata si deduceva l'erroneità della motivazione sulla responsabilità ex art. 110 c.p. in relazione all'art. 219-bis d.P.R. 43/1973, sostenendo anche l'eventuale inutilizzabilità delle sue dichiarazioni per violazione dell'art. 63 c.p.p.; la Corte osserva però che la motivazione di merito aveva valorizzato il concorso nella detenzione di oltre 30 kg di TLE custoditi nella cantina dell'abitazione coniugale, alla quale la donna aveva accesso con le chiavi, mentre il coniuge era stato fermato in strada con 7 kg di TLE, ricavandone un contributo concorsuale non manifestamente illogico. Per l'altro imputato si censurava il mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva; la Corte reputa il motivo manifestamente infondato perché la recidiva era stata giustificata con un giudizio di maggiore pericolosità sociale. Entrambi ricorrevano inoltre contro il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta non applicabile per la non esiguità del danno e dell'offesa, in ragione del quantitativo significativo di 32,50 kg di TLE e della gravità dell'offesa.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato nella detenzione del tabacco lavorato estero
norma incriminatrice contestata in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
invocato per dedurre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputata; la Corte ne reputa irrilevante l'eventuale violazione rispetto alla tenuta della motivazione di merito
richiamato per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa per la rilevante quantità di TLE e la gravità dell'offesa
non citato espressamente con numero, ma la decisione fa riferimento alla recidiva e al giudizio di maggiore pericolosità sociale
non citato espressamente nel testo riportato, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di concorso nel reato, la responsabilità può essere desunta da elementi fattuali gravi, precisi e concordanti che dimostrino il contributo dell'imputato alla detenzione o disponibilità della merce illecita, anche in presenza di una custodia in un luogo nella sfera di pertinenza dell'abitazione coniugale e dell'accessibilità al bene.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente riproporre censure già esaminate dal giudice di merito: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, altrimenti è inammissibile o manifestamente infondato.
- L'eventuale deduzione di inutilizzabilità di dichiarazioni per violazione dell'art. 63 c.p.p. non incide sulla tenuta della condanna quando la motivazione di merito si fonda su autonome e sufficienti evidenze fattuali.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con condotte che presentino un'offesa non esigua, desumibile anche dal notevole quantitativo del bene illecito e dalla complessiva gravità del fatto.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito la supporti con un giudizio di maggiore pericolosità sociale, censurabile in cassazione solo se illogico o privo di motivazione.
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