Cassazione Penale, Sentenza n. 12518/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il giudice delegato ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti per irreperibilità dell'estradando. Ha dedotto tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 705, comma 1, lett. c-bis, cod. proc. pen., per il mancato esame delle condizioni di salute che già erano state ritenute potenzialmente ostative all'estradizione; 2) violazione della clausola di doppia incriminazione (art. 13 cod. pen. e art. 11 del Trattato di estradizione Italia-USA), sostenendo che la condotta contestata negli USA (definita "truffa commerciale") corrisponde a pratiche di concorrenza sleale non punite come reato dall'ordinamento italiano; 3) violazione degli artt. 697, 700 e 704 cod. proc. pen. per carenza della documentazione a supporto della richiesta estradizionale, contestando la sufficienza della nota del Dipartimento di Giustizia americana del 30/6/2025.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio. In via preliminare il Collegio ha rilevato d'ufficio che il giudice delegato non aveva la competenza per decidere sulla richiesta di estradizione in composizione monocratica, poiché la decisione sulla sussistenza delle condizioni per l'estradizione (anche la dichiarazione di non luogo a procedere per irreperibilità) deve essere adottata dalla Corte di appello nella sua composizione collegiale, salvo i casi limitatamente previsti dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen. Pertanto il provvedimento del delegato è affetto da nullità assoluta per mancanza della capacità del giudice (art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) e per violazione del principio del giudice naturale precostituito (art. 25 Cost.). Di conseguenza la sentenza è annullata e gli atti sono trasmessi al giudice competente per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 705, comma 1, lett. c-bis, cod. proc. pen.
Rilevata come norma che tutela la possibilità di ostatività all'estradizione per gravi condizioni di salute; il ricorrente sosteneva che tale profilo non era stato adeguatamente valutato dal giudice delegato
Riferita alla clausola di doppia incriminazione: la Corte ha preso atto della questione sollevata circa la non corrispondenza tra la fattispecie attribuita dallo Stato richiedente e i reati previsti dall'ordinamento italiano
art. 11 del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America
Richiamato insieme all'art. 13 cod. pen. per la verifica della doppia incriminazione tra i due ordinamenti nel procedimento estradizionale
artt. 697, 700 e 704 cod. proc. pen.
Norme relative alla documentazione richiesta e ai requisiti formali dell'istanza estradizionale; il ricorrente ha contestato la carenza documentale rilevando che la nota del Dipartimento di Giustizia non poteva da sola reggere la richiesta
artt. 716 e 717 cod. proc. pen.
Citati per delimitare i casi in cui il presidente della Corte d'appello (o un giudice da questi delegato) può compiere atti urgenti/di convalida; la Corte li usa per affermare che le ipotesi in cui il delegato può decidere sono tassative e non comprendono la decisione sull'estradizione in senso sostanziale
artt. 714 e 715 cod. proc. pen.
Richiamati come riferimenti alle ipotesi in cui la Corte di appello può applicare misure coercitive e in cui il giudice delegato può intervenire per specifici atti procedurali
art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Articolo richiamato per affermare la nullità assoluta del provvedimento adottato da un giudice privo di capacità/competenza, come accaduto nel caso di specie
art. 25 Cost.
Riferito al principio del giudice naturale precostituito per legge: la pronuncia del giudice delegato oltre le competenze previste ha violato tale principio costituzionale
Massime di principio
- La decisione sulla sussistenza delle condizioni per l'estradizione è di competenza della Corte d'appello nella sua composizione collegiale, salvo i casi tassativamente indicati dal codice (artt. 716 e 717 c.p.p.). Un provvedimento sostanziale adottato da un giudice delegato oltre tali limiti è nullo per incompetenza.
- Questioni di salute dell'estradando possono costituire ostacolo all'estradizione (art. 705 e riferimenti): devono essere valutate pienamente e documentate; la mancata valutazione può essere motivo di impugnazione.
- La clausola di doppia incriminazione (art. 13 c.p. e trattati internazionali) richiede che la condotta contestata nel Paese richiedente corrisponda a una fattispecie penalmente rilevante nell'ordinamento richiesto; divergenze sostanziali (es. fatto qualificato come reato all'estero ma non punito in Italia) possono impedire l'estradizione.
- La documentazione a supporto della richiesta estradizionale deve rispettare i requisiti formali e di prova previsti dagli artt. 697 e ss. c.p.p.; note o comunicazioni che non soddisfano tali requisiti possono essere contestate e rendere improcedibile la domanda.
- La Cassazione può rilevare d'ufficio violazioni di competenza e nullità assolute, annullare i provvedimenti e rinviare gli atti al giudice competente per il nuovo esame; in situazioni analoghe è quindi essenziale verificare preliminarmente la legittimità del giudice che ha deciso.
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