Cassazione Civile, Ordinanza n. 07401/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il soggetto che si era aggiudicato un immobile in una procedura di espropriazione immobiliare non aveva versato nel termine fissato dal giudice il saldo prezzo; respinta l’istanza di rimessione in termini, propose opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale dichiarò estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione, dichiarò inammissibile l’appello sul rilievo che le sentenze di primo grado rese in materia di opposizione agli atti esecutivi sono inappellabili e impugnabili solo con ricorso per cassazione. Con un unico motivo il ricorrente dedusse che, una volta rilevata l’inappellabilità della decisione di primo grado, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare la translatio iudicii e trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, richiamando un precedente delle Sezioni Unite. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato profili preliminari: mancata prova della notifica del ricorso ad alcune parti, sanatoria della mancata produzione della copia notificata della sentenza grazie al deposito effettuato da una controricorrente, e inammissibilità del controricorso della società mandataria di una procedura di cartolarizzazione per difetto di valida procura speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato il motivo unico, precisando che il principio di translatio iudicii invocato opera quando l’impugnazione proposta sia quella prevista dalla legge ma sia stata indirizzata al giudice territorialmente o funzionalmente incompetente; non si applica, invece, quando sia stato proposto un mezzo di impugnazione non consentito. Poiché nel caso concreto era stato proposto appello contro una sentenza di primo grado in materia di opposizione agli atti esecutivi, mezzo non ammesso, la Corte d’appello aveva correttamente dichiarato l’inammissibilità del gravame e non era tenuta a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle parti controricorrenti munite di valida procura; nessuna statuizione sulle spese è stata resa nel rapporto con la società il cui controricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura. È stato altresì disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata prova della notifica ad alcune parti non ha imposto la rinnovazione della notificazione, poiché il ricorso era comunque manifestamente inammissibile.
La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, in linea di principio causa di improcedibilità, è stata ritenuta sanata dal deposito effettuato da una controricorrente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi di tale comma.
Massime di principio
- La translatio iudicii opera quando la parte abbia proposto il rimedio processuale corretto ma davanti a un giudice incompetente; non consente di convertire un’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge.
- Se contro una sentenza è esperito un mezzo di impugnazione non consentito, il giudice adito deve dichiararne l’inammissibilità senza assegnare termini per la riassunzione o trasmissione degli atti al giudice competente.
- Nel giudizio di cassazione la mancanza della copia notificata della sentenza impugnata può essere sanata dal deposito di tale documentazione da parte di un controricorrente.
- Il ricorso o il controricorso per cassazione richiede una procura speciale; la procura generale alle liti conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata non è sufficiente.
- In materia di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza di primo grado non è appellabile e va impugnata con ricorso per cassazione nei casi previsti dalla legge, con applicazione rigorosa del regime del mezzo di gravame.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese in favore delle controparti costituite con valida procura e può essere tenuto al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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