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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21231/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Nel procedimento di sorveglianza un detenuto, in espiazione pena con termine indicato al 28 febbraio 2026, aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva respinto l'istanza valorizzando, secondo la prospettazione del ricorrente, una violazione disciplinare commessa in occasione di un permesso premio e ritenendo non coerenti le osservazioni psicosociali del detenuto. Con l'unico motivo di ricorso il condannato denunciava la violazione dell'art. 47-ter ord. pen., sostenendo che il diniego fosse fondato in modo esclusivo su tale episodio disciplinare e quindi non conforme al quadro trattamentale risultante dagli atti. Successivamente il difensore depositava rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della concessione della libertà vigilata; la Corte rilevava inoltre che il detenuto era stato scarcerato il 12 marzo 2026, quindi non aveva più un interesse concreto all'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, osservando che il ricorrente aveva ormai terminato di scontare la pena ed era libero, sicché mancava un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione sulla misura alternativa richiesta. Ha altresì precisato che, in tale ipotesi di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali né della somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    è la norma invocata dal detenuto per ottenere la detenzione domiciliare; il ricorso mirava a censurare il diniego della misura alternativa

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    viene richiamato quale fonte positiva del principio dell'interesse ad impugnare, inteso come necessità di un'utilità concreta e attuale derivante dal gravame

  • art. 616 c.p.p.

    viene richiamato per escludere, nell'ipotesi di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente conserva un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante a ottenere una decisione utile; non è sufficiente un interesse meramente teorico all'esattezza della decisione.
  • Quando, nelle impugnazioni relative a misure alternative alla detenzione, il condannato ha già espiato la pena o comunque è cessato l'effetto pratico della decisione, viene meno l'interesse ad impugnare e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione esclude l'applicazione automatica della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende prevista per altre ipotesi di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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