Cassazione Penale, Ordinanza n. 21231/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Nel procedimento di sorveglianza un detenuto, in espiazione pena con termine indicato al 28 febbraio 2026, aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva respinto l'istanza valorizzando, secondo la prospettazione del ricorrente, una violazione disciplinare commessa in occasione di un permesso premio e ritenendo non coerenti le osservazioni psicosociali del detenuto. Con l'unico motivo di ricorso il condannato denunciava la violazione dell'art. 47-ter ord. pen., sostenendo che il diniego fosse fondato in modo esclusivo su tale episodio disciplinare e quindi non conforme al quadro trattamentale risultante dagli atti. Successivamente il difensore depositava rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della concessione della libertà vigilata; la Corte rilevava inoltre che il detenuto era stato scarcerato il 12 marzo 2026, quindi non aveva più un interesse concreto all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, osservando che il ricorrente aveva ormai terminato di scontare la pena ed era libero, sicché mancava un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione sulla misura alternativa richiesta. Ha altresì precisato che, in tale ipotesi di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali né della somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
è la norma invocata dal detenuto per ottenere la detenzione domiciliare; il ricorso mirava a censurare il diniego della misura alternativa
viene richiamato quale fonte positiva del principio dell'interesse ad impugnare, inteso come necessità di un'utilità concreta e attuale derivante dal gravame
viene richiamato per escludere, nell'ipotesi di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- L'impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente conserva un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante a ottenere una decisione utile; non è sufficiente un interesse meramente teorico all'esattezza della decisione.
- Quando, nelle impugnazioni relative a misure alternative alla detenzione, il condannato ha già espiato la pena o comunque è cessato l'effetto pratico della decisione, viene meno l'interesse ad impugnare e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione esclude l'applicazione automatica della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende prevista per altre ipotesi di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21138/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21146/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21147/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21178/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21191/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21192/2026 del 09/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →