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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15773/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di spese processuali relative a un giudizio nel quale il ricorrente era risultato soccombente in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo che il ruolo era stato formato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato per spese liquidate in una sentenza che non recava condanna alle spese in favore dell’Avvocatura stessa, ma della Prefettura di Livorno. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ritenendosi che mancasse il necessario riferimento al soggetto creditore; in appello, invece, la decisione era stata riformata e l’opposizione rigettata. In cassazione il ricorrente deduceva due motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, r.d. n. 1611/1933 e violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c., sostenendo che l’Avvocatura, nel curare l’esazione, avrebbe dovuto spendere e palesare il nome della Prefettura di Livorno; 2) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l’interpretazione dell’art. 21 r.d. n. 1611/1933 già affermata in giurisprudenza, l’Avvocatura generale o distrettuale può procedere all’esazione delle competenze poste a carico della controparte per sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, senza che sia necessario spendere il nome del patrocinato o individuare ulteriori limiti al potere di riscossione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato al controllo che esse non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione della compensazione per soccombenza reciproca o per altri giusti motivi resta affidata al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, il quale non deve motivare specificamente l’insussistenza dei giusti motivi. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 1, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    come modificato dall'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103

    attribuisce all’Avvocatura dello Stato il potere di provvedere all’esazione delle competenze poste a carico della controparte per sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, senza necessità di spendere il nome del patrocinato e senza limiti non desumibili dal testo normativo

  • artt. 474 e 475 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione al titolo esecutivo e alla sua efficacia, ma il relativo rilievo è stato respinto perché la riscossione dell’Avvocatura è stata ritenuta legittima

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del controllo di legittimità per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 92 c.p.c.

    in tema di spese di lite, la compensazione è rimessa al giudice di merito nei limiti consentiti dalla norma; la Cassazione controlla solo che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • Corte cost. n. 77/2018

    richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina della compensazione delle spese, ma la censura è stata comunque ritenuta infondata

  • Cass. Sez. 2, sent. 23 maggio 2000, n. 6723

    richiamata quale precedente che riconosce il potere dell’Avvocatura di Stato di esigere le competenze senza necessità di spendere il nome del patrocinato

  • Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685

    richiamata per il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502

    richiamata per il principio della discrezionalità del giudice di merito nella compensazione in caso di soccombenza reciproca o altri giusti motivi

  • Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613

    richiamata in senso conforme sulla discrezionalità della compensazione delle spese

  • Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2010, n. 26912

    richiamata per il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a motivare l’insussistenza dei giusti motivi di compensazione

  • Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per il principio relativo alla sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato e all’accertamento rimesso all’amministrazione giudiziaria

Massime di principio

  • L’Avvocatura dello Stato, quando agisce per l’esazione delle spese poste a carico della controparte da una decisione giudiziale, può procedere alla riscossione in base al titolo senza che sia necessario spendere o formalmente indicare il nome dell’ente patrocinato, se il potere di esazione risulta dalla disciplina speciale.
  • In sede di legittimità la censura sulla regolazione delle spese processuali è ammissibile solo nei limiti in cui le spese risultino poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione dell’opportunità della compensazione per soccombenza reciproca o per altri giusti motivi appartiene al giudice di merito.
  • La mancata compensazione delle spese non integra di per sé violazione di legge, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice la verifica della sussistenza di gravi motivi o di altri giusti motivi nei casi consentiti dalla norma.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano le condizioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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