Cassazione Civile, Ordinanza n. 33767/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di reiscrizione della lavoratrice nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2007. In primo grado la domanda era stata proposta e la lavoratrice aveva depositato una dichiarazione di esonero dalle spese; la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dell'INPS e rigettando la domanda, aveva ritenuto inefficace la dichiarazione di esonero perché sottoscritta dal difensore e non dalla parte personalmente, e aveva quindi condannato la lavoratrice alle spese di entrambi i gradi. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 76, comma 1, e 92 del d.P.R. n. 115 del 2002 e con l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la dichiarazione di parte richiesta per l'esenzione era stata comunque depositata sin dal primo grado ed era presente nel fascicolo d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, indipendentemente dalla questione formale della sottoscrizione della dichiarazione, nel caso concreto veniva in rilievo soltanto la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e non una domanda diretta al conseguimento di una specifica prestazione previdenziale o assistenziale. Di conseguenza il regime di esenzione dalle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non era applicabile. Nulla è stato disposto per le spese, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
dichiarazione di esonero dalle spese di lite
Il regime di esenzione dalle spese processuali ha natura di diritto singolare e si applica solo ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, quando il diritto alla prestazione sia oggetto diretto della domanda e non mera conseguenza indiretta di un diverso accertamento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1
Richiamato nel motivo di ricorso in combinato con l'art. 152 disp. att. c.p.c., senza un'autonoma interpretazione decisiva nella motivazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato per il procedimento camerale e la proposta della Corte.
Massime di principio
- L'esenzione dalle spese processuali prevista per le controversie previdenziali e assistenziali opera solo quando la prestazione previdenziale o assistenziale costituisca l'oggetto diretto della domanda; non basta che essa sia un effetto riflesso dell'accertamento richiesto.
- La natura di diritto singolare dell'agevolazione processuale impone un'interpretazione restrittiva, non estensibile a fattispecie non espressamente contemplate.
- Se la domanda riguarda soltanto un accertamento strumentale o preliminare rispetto a un eventuale beneficio previdenziale, il regime di esonero dalle spese di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. non trova applicazione.
Come è indicizzato
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