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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22418/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista aveva ottenuto in primo grado la condanna della banca alla restituzione di somme ritenute indebitamente trattenute. In appello la decisione è stata parzialmente riformata: la banca è stata condannata a restituire una somma inferiore, con interessi dalla costituzione in mora e con rivalutazione disposta sull'importo dovuto. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2946, 2033, 1842, 1852 e 1194 c.c., contestando che la Corte d'appello avesse escluso il carattere solutorio delle rimesse compiute oltre il decennio, sulla base dell'esistenza di un presunto "fido di fatto" e sostenendo che, dopo la l. n. 154/1992, l'apertura di credito non potesse essere desunta in tali termini; ha inoltre censurato il rilievo attribuito alla mancata allegazione di una specifica eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., affermando che il solo deposito di riassunti scalari non bastasse a provare le movimentazioni utili alla ripetizione, in assenza degli estratti conto ordinari. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1282 e 2033 c.c., contestando la decorrenza degli interessi dalla missiva di costituzione in mora e non dalla domanda giudiziale. Con il quarto motivo ha denunciato violazione dell'art. 1224 c.c., opponendosi al riconoscimento della rivalutazione monetaria e sostenendo che il maggior danno da ritardo avrebbe dovuto essere specificamente provato dalla creditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non forniva indicazioni sufficienti sul rapporto di apertura di credito e, comunque, la decisione di merito si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome, non tutte efficacemente attaccate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto, avendo la Corte territoriale valorizzato la ricostruzione delle movimentazioni compiuta dal consulente tecnico; inoltre, il correntista che agisce per ripetizione non è tenuto a produrre necessariamente tutti gli estratti conto, potendo la prova desumersi aliunde. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché, in tema di ripetizione di indebito, l'espressione "dal giorno della domanda" comprende anche la costituzione in mora stragiudiziale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque non coglieva la ratio della sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il maggior danno da svalutazione nei limiti della presunzione correlata al divario tra tasso legale e rendimento dei titoli di Stato. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte esclude che la banca possa utilmente contestare l'accertamento di fatto compiuto in appello e ribadisce che la prova delle movimentazioni può essere desunta anche aliunde, non necessariamente tramite tutti gli estratti conto.

  • art. 2946 c.c.

    citato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla prescrizione decennale delle rimesse, ma la censura è dichiarata inammissibile per carenza di specificità e difetto di interesse.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato sia per la ripetizione dell'indebito sia per la decorrenza degli interessi; l'espressione "dal giorno della domanda" viene intesa nel senso che include anche gli atti stragiudiziali di costituzione in mora.

  • art. 1842 c.c.

    richiamato nel contestare l'esistenza del rapporto di apertura di credito e la tesi del "fido di fatto".

  • art. 1852 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sul conto corrente bancario e sull'apertura di credito, senza accoglimento della censura.

  • art. 1194 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di imputazione dei pagamenti/rimesse, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 117, comma 2, t.u.b.

    la Corte richiama la disposizione per affermare che le autorità creditizie possono prevedere, con norme secondarie, forme diverse dalla scritta per particolari contratti per motivate ragioni tecniche.

  • art. 161 t.u.b.

    richiamato per affermare la continuità di efficacia delle disposizioni emanate dalle autorità creditizie fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del t.u.b.

  • art. 1282 c.c.

    citato nel terzo motivo, respinto perché gli interessi sulla ripetizione dell'indebito decorrono dalla costituzione in mora o dalla domanda.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    la Corte ribadisce che il maggior danno da ritardo in un'obbligazione di valuta può essere presunto quando il rendimento medio netto dei titoli di Stato superi il tasso legale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    citato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • l. n. 154/1992

    richiamata in relazione alla disciplina della forma dei contratti bancari e alla perdurante rilevanza delle disposizioni attuative richiamate dalla Corte.

  • d.lgs. n. 385/1993

    richiamato quale testo unico bancario che ha abrogato la l. n. 154/1992 ma ha fatto salve le disposizioni delle autorità creditizie fino ai nuovi provvedimenti attuativi.

  • d.m. 24 aprile 1992

    richiamato come fonte secondaria che consentiva modalità particolari per operazioni e servizi innestati su rapporti preesistenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a un conto corrente bancario, il correntista non è necessariamente onerato della produzione di tutti gli estratti conto periodici, potendo provare le movimentazioni anche mediante altri elementi istruttori, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, purché il materiale probatorio consenta una ricostruzione completa e affidabile del rapporto.
  • La censura di violazione dell'onere della prova non è ammissibile quando, sotto tale veste, si mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di apertura di credito bancaria, se il rapporto di affidamento risulta già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non è necessario che l'apertura di credito sia documentata autonomamente a pena di nullità, in forza della disciplina secondaria richiamata dalla normativa bancaria.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la mancata efficacia delle censure contro una sola di esse comporta l'inammissibilità, per difetto di interesse, delle doglianze relative alle altre ragioni non decisivamente scalfite.
  • In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'espressione "dal giorno della domanda" comprende anche la costituzione in mora stragiudiziale, con conseguente decorrenza degli interessi dalla diffida o richiesta formale rivolta al debitore.
  • Il maggior danno da ritardo in un'obbligazione di valuta può essere riconosciuto in via presuntiva quando, nel periodo di mora, il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve scadenza superi il tasso degli interessi legali; in tale ipotesi il creditore non è tenuto a dimostrare un pregiudizio ulteriore specifico oltre la presunzione elaborata dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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