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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34481/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 20 marzo 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., gli aveva applicato, in continuazione con i fatti già giudicati dalla sentenza della Corte d’assise d’appello di Palermo, irrevocabile dal 7 ottobre 2025, la pena di quattro mesi di reclusione in aumento rispetto a quella già irrogata. Con l’unico motivo ha dedotto violazione di legge in ordine al concorso di reati, contestando la mancata assorbenza dei reati di lesioni personali e omicidio nella rissa aggravata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo è manifestamente infondato. Ha affermato che, per il partecipante alla rissa che commetta anche lesioni personali o omicidio nel corso della contesa, tali reati concorrono con la rissa aggravata: non sono reati progressivi rispetto ad essa e la rissa non costituisce, rispetto ai reati contro la persona, un reato complesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. al predetto - in continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo, irrevocabile il 7 ottobre 2025 - la pena di mesi quattro di reclusione, in aumento alla sanzione penale al medesimo già irrogata con la sentenza indicata

    La disposizione è richiamata quale base della sentenza di applicazione della pena concordata; la Corte non esamina specificamente i presupposti del rito.

  • art. 588, comma 2, c.p.

    con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso"

    La rissa aggravata concorre con le lesioni personali o l’omicidio commessi durante la contesa dal singolo partecipante autore di tali ulteriori fatti; questi reati non assorbono la rissa.

Massime di principio

  • Quando un partecipante a una rissa aggravata commette, nel corso della contesa, lesioni personali o omicidio, i reati contro la persona concorrono con quello di rissa aggravata e non lo assorbono: non sono reati progressivi rispetto alla rissa, né la rissa integra, rispetto a essi, un reato complesso.

Come è indicizzato

MaterieLesioniOmicidioRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

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