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Sentenza

Sentenza n. 2439/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione antimafia interdittiva fondata sull'applicazione definitiva della sorveglianza speciale e conseguente provvedimento comunale di divieto di prosecuzione delle attività e rimozione degli effetti delle SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 2022 di un'attività di ristorazione e annessa pescheria, ha impugnato la comunicazione antimafia del Prefetto e il conseguente provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività. La Prefettura aveva rilevato l'applicazione definitiva, nel 2011, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno, senza intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 159/2011. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 67, comma 4, del d.lgs. 159/2011, sostenendo che gli effetti interdittivi fossero limitati a cinque anni dalla cessazione della misura. Il secondo motivo denunciava eccesso di potere, carenza di motivazione e istruttoria, intempestività, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento, per l'assenza di una verifica dell'attuale pericolosità del titolare e per la risalenza della misura di prevenzione. Il terzo motivo censurava la violazione dell'art. 94.1 del d.lgs. 159/2011, dell'art. 41 Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per la mancata verifica della sussistenza dei mezzi di sostentamento del titolare e della famiglia. Il quarto motivo invocava l'art. 67, comma 5, del d.lgs. 159/2011, sostenendo che dovessero essere valutate le conseguenze della misura sulla libertà d'impresa e sui mezzi di sostentamento. Il quinto motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e 21-octies della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione procedimentale, anche in relazione alla possibilità di adottare misure di self-cleaning, prevenzione collaborativa o controllo giudiziario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha revocato il decreto cautelare che aveva sospeso interinalmente gli atti comunali. Il Collegio ha qualificato la comunicazione antimafia come provvedimento ricognitivo e vincolato, diretto ad accertare la sussistenza di una causa di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011. L'applicazione definitiva della sorveglianza speciale costituisce causa ostativa automatica e, in assenza di riabilitazione, il Prefetto non dispone di margini discrezionali né deve svolgere una nuova prognosi sull'attualità della pericolosità o del rischio di infiltrazione. Il limite quinquennale previsto dall'art. 67, comma 4, riguarda l'estensione dei divieti a soggetti diversi dal destinatario della misura, quali conviventi, imprese, associazioni, società e consorzi, e non si applica quando la misura è direttamente riferita alla persona fisica titolare dell'impresa individuale. Per il titolare della ditta individuale, gli effetti interdittivi cessano, in base al combinato disposto degli artt. 67 e 70 del d.lgs. 159/2011, soltanto con la riabilitazione. L'art. 94.1, relativo alla limitazione degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva in caso di mancanza dei mezzi di sostentamento, non è applicabile alla comunicazione antimafia. Anche la facoltà di escludere i divieti quando verrebbero meno i mezzi di sostentamento, prevista dall'art. 67, comma 5, appartiene esclusivamente al giudice della prevenzione e non al Prefetto. La comunicazione antimafia, essendo vincolata e meramente ricognitiva, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento né dalla partecipazione dell'interessato; le misure di prevenzione collaborativa e il controllo giudiziario sono estranei a tale procedimento e rilevano, invece, nell'ambito dell'informazione antimafia interdittiva. Il richiamo, da parte dell'amministrazione, a una successiva misura di prevenzione è stato ritenuto una mera allegazione difensiva e non una motivazione postuma, poiché la misura del 2011 era già sufficiente a sostenere l'atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge in favore del Ministero dell'Interno e in euro 1.000 oltre oneri di legge in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere, tra l'altro, altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

    L'applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale determina automaticamente i divieti e le decadenze previsti dalla norma. Il comma 4 si riferisce all'estensione dei divieti a soggetti diversi dal destinatario della misura e non limita temporalmente l'effetto nei confronti della persona direttamente sottoposta alla misura. La facoltà prevista dal comma 5 di escludere i divieti per ragioni di sostentamento appartiene esclusivamente al giudice della prevenzione.

  • art. 67, commi 2 e 8, d.lgs. 159/2011

    I divieti e le decadenze operano di diritto.

    Le cause ostative previste dall'art. 67 producono effetti automatici, sicché la comunicazione antimafia ha natura ricognitiva e contenuto vincolato.

  • art. 70 d.lgs. 159/2011

    La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.

    Per il destinatario della misura di prevenzione, gli effetti interdittivi derivanti dall'art. 67 cessano con la riabilitazione; non è previsto un generale limite quinquennale decorrente dalla cessazione della misura.

  • art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

    La comunicazione antimafia è distinta dall'informazione antimafia interdittiva e si limita all'accertamento vincolato delle cause ostative tipizzate dall'art. 67, senza valutazione discrezionale del pericolo di infiltrazione.

  • art. 94.1 d.lgs. 159/2011

    La limitazione degli effetti dell'interdittiva opera nel caso in cui sia stata accertata la mancanza dei mezzi di sostentamento del titolare dell'impresa individuale e della sua famiglia.

    La disposizione riguarda l'informazione antimafia interdittiva e non è applicabile alla comunicazione antimafia fondata sull'art. 84, comma 2.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione della comunicazione antimafia, trattandosi di attività vincolata e ricognitiva.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il motivo relativo all'omessa partecipazione è stato respinto in ragione della natura vincolata della comunicazione antimafia.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR ha definito il giudizio in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

Massime di principio

  • La comunicazione antimafia prevista dall'art. 84, comma 2, del d.lgs. 159/2011 è un provvedimento ricognitivo e vincolato: accerta esclusivamente la sussistenza di una causa di decadenza, sospensione o divieto tipizzata dall'art. 67, senza richiedere una valutazione discrezionale sull'attualità della pericolosità o sulla prognosi di infiltrazione nell'impresa.
  • Quando la misura di prevenzione definitiva è direttamente riferita alla persona fisica titolare di un'impresa individuale, il limite quinquennale previsto dall'art. 67, comma 4, del d.lgs. 159/2011 non si applica, perché tale disposizione disciplina l'estensione dei divieti a soggetti diversi dal destinatario della misura.
  • Per il destinatario diretto di una misura di prevenzione personale definitiva, gli effetti interdittivi dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011 non cessano per il solo decorso del tempo, ma vengono rimossi mediante la riabilitazione prevista dall'art. 70 del medesimo decreto.
  • La disciplina relativa alla limitazione degli effetti dell'interdittiva per mancanza dei mezzi di sostentamento e la facoltà di escludere i divieti per tale ragione non consentono al Prefetto di disapplicare una comunicazione antimafia vincolata: la prima riguarda l'informazione antimafia interdittiva, mentre la seconda appartiene alla competenza esclusiva del giudice della prevenzione.
  • La comunicazione antimafia, essendo meramente ricognitiva di cause ostative operanti ex lege, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento né da una partecipazione procedimentale volta a consentire misure di self-cleaning, prevenzione collaborativa o controllo giudiziario, istituti estranei a tale fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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