Sentenza del 27/10/2023 n. 889 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
IVA - prestazioni chirurgiche per finalità estetiche - l'esenzione deve essere documentata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la non assoggettabilità ad IVA di prestazioni di chirurgia plastico-ricostruttiva rese dal professionista per gli anni 2013-2015 (fatturate come esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 DPR n. 633/1972). Inoltre, per il 2014 veniva contestato un versamento di euro 2.480 ritenuto non giustificato. Il contribuente sosteneva che le prestazioni erano terapeutiche e quindi esenti, che l'assegno era pagamento della casa di cura decurtato da ritenuta, chiedeva alternativamente la detrazione dell'IVA a monte e, in subordine, l'annullamento delle sanzioni.
La decisione
Appello parzialmente accolto. Annullato il rilievo relativo al versamento di euro 2.480 per il 2014 (documentazione prodotta in primo grado ritenuta idonea e non contestata dall'Ufficio). Sono state dichiarate non applicabili le sanzioni ex art. 8 D.Lvo n. 546/1992, per l'esistenza di dubbi interpretativi nella prassi e giurisprudenza del periodo. Confermato il resto della sentenza impugnata: gli accertamenti IVA sono stati mantenuti perché il contribuente non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla carattere terapeutico delle prestazioni (documentazione clinica prodotta in fase cautelativa risultata anonima, incompleta e in gran parte redatta dallo stesso professionista; fotografie e certificazioni non riconducibili in modo certo alle fatture). La Corte ha affermato che il medico deve, al momento del pagamento, acquisire il consenso del paziente all'utilizzo dei dati clinici per finalità fiscali (o, in mancanza, fatturare con IVA); un ordine di esibizione giudiziale non può supplire a tale obbligo per non comprimere la riservatezza dei pazienti. Spese processuali compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972
Esenzione IVA per prestazioni sanitarie mediche e paramediche quando finalizzate alla tutela della salute; la Corte richiama che l'esenzione opera nei limiti in cui le prestazioni sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di malattia, trauma o handicap congenito, subiscono disagi psico-fisici, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Norma richiamata in base alla quale l'Ufficio ha recuperato l'IVA; disciplina procedurale dell'accertamento IVA.
artt. 39, comma 3 e 41-bis del DPR n. 600/1973
Norme richiamate relative ai controlli ai fini delle imposte dirette (indagini finanziarie e rettifiche), usate dall'Ufficio per il recupero dell'importo contestato relativo al versamento contestato.
art. 8 del D.Lvo n. 546/1992
Norma che consente la non applicabilità delle sanzioni in presenza di ragionevole dubbio o contrasto interpretativo; la Corte l'ha applicata per escludere le sanzioni in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale e della prassi del periodo.
Sentenza CGUE C-91/12 (21/3/2013)
Giurisprudenza europea richiamata dall'Ufficio a sostegno del principio che l'esenzione riguarda le prestazioni con finalità terapeutica e non quelle meramente estetiche; la Corte nazionale la considera parte del quadro interpretativo.
Giurisprudenza Cassazione (es. Cass. sez. VI 13/10/2021 n. 27947; Cass. sez. VI 13/9/2022 n. 26906)
Orientamento consolidato richiamato dalla Corte: le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti solo se finalizzate a tutelare la salute per specifici disagi da malattia/trauma/handicap; grava sul contribuente l'onere di provare i requisiti soggettivi e oggettivi.
Massime di principio
- Onere della prova: il professionista che fattura prestazioni chirurgiche come esenti ai sensi dell'art. 10(1)(n.18) deve conservare e poter esibire documentazione clinica completa e non anonima che colleghi ogni intervento/fattura alla specifica necessità terapeutica.
- Consenso e riservatezza: il medico dovrebbe acquisire al momento del pagamento il consenso scritto del paziente all'utilizzo dei dati clinici per finalità fiscali; se il paziente non presta il consenso, per evitare rischi documentali occorre fatturare con IVA.
- Documentazione anonima insufficiente: foto o certificazioni rese anonime (nominativi oscurati) non sono idonee a provare il nesso tra fattura e prestazione terapeutica; le dichiarazioni redatte dallo stesso professionista hanno minore attendibilità se non corredate da cartelle cliniche originali o referti terzi.
- Limiti dell'istruzione probatoria in giudizio: il giudice non può, se non in casi eccezionali, supplire alla mancata attività documentale del contribuente ordinando l'esibizione massiva di cartelle cliniche per non comprimere la riservatezza dei pazienti.
- Sanzioni: in presenza di dubbi interpretativi rilevanti e di prassi/giurisprudenza non univoca nel periodo contestato, è possibile ottenere l'esclusione delle sanzioni (art. 8 D.Lvo 546/1992).
- Detrazione IVA a monte: la detrazione dell'IVA sugli acquisti è ammessa solo se è possibile ricondurre quegli acquisti alle operazioni imponibili; se le operazioni risultano esenti o non provate come imponibili, la detrazione può essere negata.
- Prassi consigliata: tenere un fascicolo clinico per ogni paziente comprensivo di diagnosi, referti pre/post-operatori, consenso informato con clausola d'uso fiscale, schede operative e documentazione che colleghi esplicitamente la fattura all'intervento terapeutico.
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