Sentenza del 26/10/2023 n. 155 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
TARI - regolamento locale - interpretazione - letterale - necessità - termine per dimostrare la cessata occupazione di un immobile - mancata previsione da parte del regolamento - determinazione per via interpretativa - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto il ricorso: l'avviso di accertamento è stato annullato perché, interpretando letteralmente il regolamento comunale, il contribuente ha dimostrato l'insussistenza delle condizioni di utilizzo dei locali (risoluzione del contratto e consegna delle chiavi). Inoltre il Comune è stato condannato a rimborsare al ricorrente l'importo del contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI relativo al 2021 per violazione del Regolamento comunale TARI (art. 10 e 15) e per mancata considerazione della cessazione dell'occupazione dell'immobile. Il ricorrente aveva ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione e la consegna delle chiavi l'8 novembre 2021, ma l'avviso fu notificato il 24 settembre 2022 e l'amministrazione aveva respinto l'istanza di annullamento in autotutela.
Norme richiamate
Regolamento comunale TARI, art. 15, comma 3
In caso di detenzione temporanea, di durata inferiore a sei mesi (ossia per un numero di giorni che complessivamente non superi i 161) il tributo non è dovuto dal conduttore ma dal proprietario dell'immobile.
L'art. 15 sposta l'obbligo tributario sul proprietario quando la detenzione è inferiore a sei mesi; rilevante per individuare il soggetto tenuto al tributo in relazione alla durata della detenzione.
Regolamento comunale TARI, art. 10
L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e termina il giorno in cui è cessata la conduzione o l'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo purché la stessa sia debitamente comunicata all'Ufficio Tributi entro il 30 giugno successivo alla data di fine occupazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se lo stesso è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio ovvero se il contribuente dimostra l'insussistenza delle condizioni di utilizzo dei locali e delle aree; in caso contrario il tributo è dovuto fino alla data di presentazione tardiva della dichiarazione di cessazione o fino alla data riscontrata dall'attività accertativa dell'Ufficio Tributi.
L'art. 10 va interpretato letteralmente: il termine per la denuncia di cessata occupazione è il 30 giugno dell'anno successivo; tuttavia, se tale denuncia non è stata presentata, il contribuente può comunque ottenere l'esclusione dalla pretesa tributaria dimostrando l'insussistenza delle condizioni di utilizzo (la norma non impone ulteriori termini o modalità per tale prova). La risoluzione del contratto e la consegna delle chiavi rientrano fra le prove idonee.
Massime di principio
- I regolamenti comunali vanno interpretati secondo il loro significato letterale; non è lecito creare, per via interpretativa, termini o condizioni non previsti dal testo normativo.
- Se il regolamento stabilisce un termine per la presentazione della denuncia di cessata occupazione (es. 30 giugno dell'anno successivo), quello è il termine da rispettare; mancato rispetto non esclude automaticamente ogni possibile prova successiva dell'irrilevanza dell'obbligazione tributaria.
- Quando il termine per la denuncia è decorso, il contribuente può comunque sottrarsi all'obbligo dimostrando l'insussistenza delle condizioni di utilizzo dei locali (es. risoluzione del contratto, verbale di riconsegna delle chiavi, corrispondenza con il proprietario): il regolamento non richiede che tale dimostrazione avvenga in un termine prefissato.
- È fondamentale conservare e produrre prove documentali della cessazione dell'occupazione (contratto, verbali di consegna chiavi, comunicazioni al proprietario/amministrazione) perché possono essere decisive anche se la dichiarazione formale non è stata presentata nel termine.
- Per evitare contenziosi è sempre preferibile presentare tempestivamente la denuncia di cessata occupazione entro il termine previsto dal regolamento; tuttavia, in caso di omissione, non è necessariamente preclusa ogni possibilità di ottenere l'annullamento dell'accertamento.
- Le amministrazioni non possono, tramite interpretazioni estensive, imporre termini o modalità non previste dal regolamento; in caso di contrasto prevale l'interpretazione letterale del testo regolamentare.
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