Sentenza del 27/10/2023 n. 443 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Notifica cartella esattoriale fatta nelle mani di persona qualificata come "amica" - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato parzialmente accolto: il Collegio ha ritenuto nulla la notifica effettuata alla persona qualificatasi "amica" e ha accolto l'appello limitatamente alla cartella indicata nel dispositivo (cartella con numerazione richiamata nel corpo della decisione). Per tale cartella è quindi riconosciuta l'estinzione per prescrizione; le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella esattoriale per vizio di notifica: la cartella era stata consegnata il 31/12/2006 a una persona che si qualificò come "amica di famiglia". Si deduce che tale soggetto non rientra nelle categorie previste dal codice di procedura civile (persona di famiglia, addetto alla casa/ufficio/azienda) e quindi la notifica è nulla. Per effetto della nullità si è verificato il decorso del termine prescrizionale (decennale) sul credito tributario.
Norme richiamate
Codice di procedura civile (regole sulla notifica)
La notifica può essere validamente effettuata a persone di famiglia o addetti alla casa/ufficio/azienda; la qualifica di "persona di famiglia" o "addetto" beneficia di una presunzione iuris tantum quando risulta dalla relata, ma il destinatario che contesti la validità della notificazione ha l'onere di provare l'inesistenza della qualità di famiglia/addetto o l'occasionale presenza del consegnatario.
Cassazione civile, sentenze richiamate (es. Cass. n. 2705/2014, n. 7211/2016, n. 9371/2019)
Cass. n. 2705/2014; Cass. n. 7211/2016; Cass. n. 9371/2019
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che la qualifica di "amica" non equivale a "persona di famiglia" né ad "addetto" e che, se il consegnatario è una "amica" presente solo occasionalmente, la notifica è priva della presunzione di validità e quindi nulla.
D.Lgs. 546/1992 (procedura tributaria)
Norme procedurali richiamate nelle istanze (sospensione, fissazione udienza ecc.); il riferimento è strumentale alle richieste cautelari e procedurali avanzate dall'appellante.
Norme sulla prescrizione dei crediti tributari
Alla nullità della notifica consegue l'interruzione/decadenza degli effetti temporali che producono la prescrizione; nel caso di specie, per il credito residuo il Collegio ha ritenuto decorso il termine prescrizionale decennale, con conseguente estinzione del credito per la cartella interessata. Il termine quinquennale è stato altresì richiamato con riferimento a interessi e sanzioni ove applicabile.
Massime di principio
- La consegna dell'atto a una persona qualificatasi "amica" non è di per sé idonea a integrare una notifica valida: il rapporto amicale non equivale automaticamente alla qualità di "persona di famiglia" o di "addetto" e quindi non gode della presunzione iuris tantum salvo prova che dimostri la reale sussistenza del rapporto qualificante.
- La relata del messo contiene la dichiarazione sul rapporto del consegnatario (persona di famiglia, addetto, ecc.) e tale dichiarazione genera una presunzione iuris tantum; tuttavia il destinatario che contesta la notifica ha l'onere di provare l'inesistenza del rapporto o l'occasionale presenza del consegnatario.
- Se la notifica è nulla, i termini prescrizionali del credito tributario possono decorrere e portare all'estinzione del credito: dunque l'irregolarità della notifica può avere efficaci conseguenze sostanziali rilevanti (annullamento della cartella, prescrizione).
- Per il contribuente: conservare e produrre prova della propria residenza, documentare l'assenza di rapporti familiari o di lavoro con il consegnatario e contestare tempestivamente la notifica in giudizio per ottenere l'annullamento e l'accertamento della prescrizione; segnalare eventuali affissioni o procedure per irreperibilità se ingiustificate.
- Per l'amministrazione/società di riscossione: è prudente documentare e motivare la qualificazione del consegnatario (parentela, affinità, convivenza, rapporto di lavoro o di servizio) e, in mancanza, adottare modalità di notifica alternative (es. irreperibilità formalmente comprovata o notifica a mani proprie) per evitare la nullità e conseguenti rischi di prescrizione.
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