Sentenza del 27/10/2023 n. 2996 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Decadenza agevolazioni piccola proprietà contadina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica della decadenza dalle agevolazioni per la "piccola proprietà contadina" a seguito della stipula di un contratto di affitto del fondo rustico entro il quinquennio dall'acquisto. In particolare si è valutato se un contratto di affitto intercalare o di durata limitata, volto a colture stagionali nei periodi intercorrenti tra raccolti e nuove semine, determini comunque la cessazione della coltivazione diretta del proprietario e quindi la perdita dell'agevolazione prevista dall'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, con esclusione per i casi di trasferimento a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che siano imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui anche l'affitto del fondo rustico nel quinquennio dall'acquisto, pur se di durata limitata e destinato a colture intercalari/stagionali, è sintomatico della cessazione della coltivazione diretta del proprietario e comporta la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina ai sensi dell'art. 7 legge n. 604/1954. L'eccezione opera solo quando il godimento sia concesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino a loro volta l'attività di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 cod. civ., conformemente all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Norme richiamate
legge 6 agosto 1954, n. 604
L'art. 7 stabilisce la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina in caso di perdita dei requisiti collegati alla coltivazione diretta; la sentenza interpreta che la stipula di contratti di godimento del fondo entro il quinquennio costituisce causa di decadenza.
d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228
L'art. 11 disciplina le condizioni e i limiti delle agevolazioni in favore dei familiari: la sentenza riconosce l'esclusione dalla decadenza quando il godimento è trasferito a determinati familiari che siano a loro volta imprenditori agricoli.
codice civile
Definisce l'imprenditore agricolo; la sentenza richiede che i soggetti che ricevono il godimento (coniuge, parenti, affini) siano imprenditori agricoli ai sensi di questa norma per poter mantenere l'agevolazione.
Massime di principio
- La stipula di un contratto di affitto del fondo rustico entro cinque anni dall'acquisto è generalmente considerata indice della cessazione della coltivazione diretta del proprietario e comporta la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, anche se l'affitto è temporaneo o riguarda colture stagionali (contratto intercalare).
- L'esistenza di caratteristiche 'stagionali' o di breve durata del godimento non è di per sé sufficiente a preservare l'agevolazione: conta la sostanza economica e la disponibilità del fondo a terzi durante il quinquennio.
- Deroghe alla decadenza sono ammesse solamente quando il godimento del fondo sia trasferito a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che siano essi stessi imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c.; in tali casi va provata la qualificazione agricola dei beneficiari.
- Per conservare l'agevolazione è importante documentare e dimostrare la continuità della coltivazione diretta (es. iscrizione all'INPS agricoli, tenuta dell'azienda, autoconsumo, mezzi e risorse impiegate), evitando trasferimenti di godimento nei primi cinque anni o curando che eventuali concessioni siano a favore dei familiari qualificati come imprenditori agricoli.
- In caso di necessità di cedere temporaneamente l'uso del fondo, valutare soluzioni contrattuali e prove documentali che attestino la non definitiva rinuncia alla coltivazione diretta, e consultare un professionista o l'Amministrazione finanziaria per ridurre il rischio di contestazioni.
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