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Sentenza

Sentenza del 27/10/2023 n. 684 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Iva - frodi carosello - cessioni di automobili con fornitori sconosciuti - prezzi significativamente più bassi rispetto a quelli di mercato - indetraibilità dell'iva sugli acquisiti - onere della prova - conoscenza della frode - condotta non diligente del soggetto passivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamenti IVA per frodi carosello nel settore della compravendita di autoveicoli: la società A aveva acquistato e rivenduto numerose autovetture di elevato valore da/verso fornitori risultanti irreperibili o 'cartiere', con fatture e lettere di intento false e con prezzi di vendita significativamente inferiori al mercato. L'Amministrazione ha negato la detrazione dell'IVA sugli acquisti ritenendo che le operazioni si inserissero in un meccanismo evasivo; si è discusso dell'onere della prova, della rilevanza delle prove presuntive e della necessità per il contribuente di provare di aver adottato la diligenza ordinaria per non essere coinvolto nella frode.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle entrate è stato accolto: il ricorso introduttivo della A srl è stato respinto nella parte residua oggetto del giudizio (recupero IVA e sanzioni). La Corte ha ritenuto legittimo che l'Amministrazione fondasse l'accertamento su presunzioni semplici e indizi (ripetitività delle operazioni, pluralità di fornitori 'sconosciuti', prezzi anomali al di sotto del mercato, uso di regimi sospensivi e del margine senza indicazione dell'imposta, mancata regolarizzazione intracomunitaria, ecc.), e ha posto sullA l'onere di provare di avere usato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolta nella frode. Sono state rigettate le eccezioni della contribuente e condannata A al pagamento delle spese processuali; la società è stata condannata a € 10.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Riparto dell'onere della prova: il contribuente deve fornire la prova contraria di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nella frode; le presunzioni dell'Amministrazione non richiedono prova di partecipazione attiva se gli indizi sono sufficienti.

  • art. 2727 cod. civ.

    Rilevanza e valutazione delle presunzioni: le presunzioni semplici offerte dall'Amministrazione possono essere adeguate a fondare l'accertamento e non richiedono prova 'vincolata' di partecipazione diretta alla frode.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Riferimento processuale alla disciplina della prova e della prova presuntiva utile alla valutazione degli elementi indiziari in giudizio.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972

    Norma citata come criterio di accertamento presuntivo in materia IVA: nell'ambito delle frodi carosello il comportamento del beneficiario finale può far presumere la conoscenza della frode e l'indetraibilità dell'IVA assolta.

  • art. 39, comma 1, D.P.R. 600/1973

    Richiamato quale criterio per l'attribuzione dell'onere probatorio nelle tipologie di accertamento presuntivo: il contribuente deve fornire la prova della diligenza adottata per non essere coinvolto nella frode.

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione al principio che l'IVA assolta sulle operazioni con società filtro non è detraibile se l'operazione si inserisce in una frode carosello; la detrazione può essere esclusa anche quando la documentazione appare regolare.

  • Direttiva 77/388/CEE (art. 17)

    Principio comunitario secondo cui l'IVA assolta dal beneficiario finale in operazioni con società filtro non è detraibile se l'operazione è posta in essere in funzione di una frode carosello; utilizzato come principio interpretativo a supporto dell'indetraibilità.

  • art. 8 D.L. 16/2012

    Richiamato per spiegare l'evoluzione normativa (rif. deducibilità dei costi effettivamente sostenuti) che ha ridimensionato in parte le contestazioni nel tempo, ma non ha inciso sulla contestazione IVA in esame.

  • art. 38 D.L. 41/1995

    Rilevato rispetto all'uso improprio del regime del margine senza indicazione dell'imposta: indicatore di anomalia e elemento a supporto delle presunzioni dell'Amministrazione.

  • art. 46, comma 5, D.L. 331/1993

    Richiamato in relazione alla mancata regolarizzazione degli acquisti intracomunitari, elemento che contribuisce a far sorgere il sospetto di frode.

Massime di principio

  • In materia di frodi carosello l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni semplici e indiziari (ripetitività delle operazioni, pluralità di fornitori irreperibili o 'cartiere', prezzi anomali) senza dover provare la partecipazione attiva del contribuente al meccanismo fraudolento.
  • L'onere di provare la propria buona fede e la diligenza ordinaria grava sul contribuente che contesta le presunzioni: occorre documentare concrete verifiche sui fornitori e sulla regolarità delle operazioni per superare la presunzione di conoscenza della frode.
  • Elementi oggettivi sintomatici (transazioni ripetute con soggetti irreperibili, uso di lettere di intento false, prezzi fortemente inferiori al mercato, mancata applicazione/indicazione dell'IVA o omissione di regolarizzazioni intracomunitarie) costituiscono indizi forti e giustificano il diniego della detrazione IVA.
  • La regolarità contabile e l'assenza di un vantaggio diretto dalla rivendita non sono di per sé sufficienti a provare la buona fede del contribuente se mancano misure di verifica e documentazione sulla genuinità dei fornitori e delle operazioni.
  • In situazioni simili è prudente per l'operatore adottare misure di 'due diligence' preventive: verifiche anagrafiche e fiscali dei fornitori, richieste di documentazione probatoria (titolarità, prove di proprietà, contratti, corrispondenza), accertamenti bancari e riferimenti commerciali, e conservazione di ogni elemento che dimostri l'adozione della diligenza ordinaria.

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