Sentenza del 26/10/2023 n. 634 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
IVA - dichiarazione - assenza - credito - derivante dalla legge -detrazione - ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa al disconoscimento di un credito IVA risultante dalla dichiarazione 2013 e dal registro acquisti: l'Ufficio, nell'ambito dell'avviso di accertamento per il 2014, non ha riconosciuto il riporto a detrazione del credito IVA dell'anno precedente in quanto la società non aveva presentato la dichiarazione annuale del periodo di maturazione. La società ha anche dedotto vizi procedurali (difetto di competenza per recepimento acritico del PVC della G.d.F.) e contestato l'uso di presunzioni prive dei requisiti ex art. 2697 c.c.; nel merito ha chiesto il riconoscimento del credito di € 13.668,00 e la correzione dell'importo degli acquisti a € 14.153,00.
La decisione
Il Collegio ha respinto le eccezioni procedurali della ricorrente (nessun difetto di competenza e legittimità dell'istruttoria basata sui registri e documenti prodotti). Sul merito ha invece accolto parzialmente il ricorso: ha accertato che l'imposta risultante dal registro IVA acquisti è di € 14.153,00 (correzione dell'errato € 13.888,00 indicato nell'avviso) e ha riconosciuto il diritto alla detrazione del credito IVA di € 13.668,00 risultante dall'esercizio 2013, pur in assenza della dichiarazione annuale, in conformità al principio di neutralità IVA affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 17757/2016). Ha quindi rinviato all'Agenzia delle Entrate di Genova per la determinazione di quanto dovuto tenendo conto di tali elementi; per il resto l'accertamento è confermato. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
DPR 600/1973
Richiamati dalla ricorrente per contestare la competenza e la legittimità dell'atto di accertamento; il Collegio ha ritenuto che l'atto riporti adeguata motivazione e che non sussista difetto di competenza funzionale.
DPR 633/1972
Riferiti alle norme IVA sulla determinazione e rettifica dell'imposta; l'atto di accertamento è stato valutato alla luce dei registri e delle fatture risultanti dalla contabilità del contribuente.
Codice Civile
Richiamato in tema di onere della prova: l'Ufficio sostiene l'accertamento anche su presunzioni in caso di omessa dichiarazione, ma nel caso di specie si è fondato sui registri e documenti prodotti, ritenuti idonei.
Cassazione, Sezioni Unite
Principio secondo cui, a fronte della neutralità dell'IVA, l'eccedenza d'imposta risultante da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari e dedotta nei termini del secondo anno successivo deve essere riconosciuta anche in assenza della dichiarazione annuale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali della detrazione (acquisti da soggetti passivi, assoggettamento a IVA e destinazione ad operazioni imponibili).
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione del credito IVA può sussistere anche in assenza di presentazione della dichiarazione annuale se il credito nasce dalla legge (es. eccedenza periodica) e il contribuente dimostra con registri e fatture la sussistenza degli elementi sostanziali richiesti (fornitori soggetti IVA, operazioni imponibili, IVA applicata).
- La mancata presentazione della dichiarazione non rende automaticamente improcedibile la detrazione: il giudice tributario deve riconoscere il credito se il contribuente prova concretamente l'effettiva esistenza del credito nei registri IVA e nelle dichiarazioni periodiche/versamenti.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare la detrazione limitandosi al riscontro formale dell'assenza della dichiarazione quando il credito risulta dai documenti contabili prodotti; tuttavia, in assenza di dichiarazione l'Ufficio può utilizzare presunzioni, purché l'accertamento sia motivato e fondato su elementi probatori.
- La dichiarazione annuale non ha natura dispositiva del diritto: è una dichiarazione di scienza che può essere integrata o corretta alla luce di elementi probatori nuovi o già disponibili agli atti.
- In fase contenziosa è essenziale produrre registri IVA, fatture attive e passive, modelli F24 e qualunque documento che dimostri i versamenti e la natura imponibile delle operazioni per ottenere il riconoscimento del credito IVA.
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