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Sentenza

Sentenza del 26/10/2023 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

TARI - accertamenti per annualità differenti - acquiescenza per un'annualità - conseguenze sull'altra annualità - non sussistono TARI - superfici produttive di RSU - tassabili - aree produttive - rifiuti non assimilabili ai RSU - tettoia scoperta - accessorietà funzionale - non tassabili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI 2020 per presunta errata determinazione della superficie tassabile: il Comune aveva computato anche aree produttive (laboratorio e aree di manovra) e una tettoia scoperta. La ricorrente ha contestato la tassabilità di tali superfici sostenendo che nelle aree produttive si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che la tettoia è magazzino funzionalmente accessorio all'attività produttiva; ha altresì dedotto vizi di motivazione e mancata partecipazione al procedimento.

La decisione

Il tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente avesse adempiuto all'onere probatorio fornendo documentazione (dichiarazione TARI, planimetrie, fatture, formulari e documenti di trasporto) che dimostrava la produzione e lo smaltimento diretto di rifiuti speciali non assimilati nelle aree produttive. Ne è conseguito che tali aree non sono assoggettabili a TARI; analogamente la tettoia scoperta, qualificata come magazzino funzionalmente accessorio destinato a materia prime e lavorazione, non deve essere computata nella superficie tassabile. Sono invece tassabili le superfici adibite ad uffici, spogliatoi ed esposizione. Il Giudice ha altresì stabilito che l'acquiescenza a precedenti avvisi di accertamento per anni anteriori non pregiudica il diritto del contribuente di impugnare successivi avvisi per annualità diverse, data l'autonomia di ciascun atto impositivo e la tutela del diritto di difesa. Spese di lite a carico della resistente, liquidate in Euro 400,00 oltre IVA e CPA e contributo unificato.

Norme richiamate

  • Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 12979/2019

    In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di tal che, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale

    Conferma il principio secondo cui il presupposto impositivo è l'occupazione di locali; tuttavia l'onere di provare condizioni di esclusione/esenzione (eccezioni) grava sul contribuente.

  • Regolamento IUC del Comune di Savona, art. 23 commi 4-5

    "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI ... non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi"; "Il soggetto passivo ... deve indicare ... la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilabili e la tipologia degli stessi (distinti per codice CER), allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento dei rifiuti"

    Prevede l'esclusione dalla base imponibile delle superfici dove in via prevalente si producono rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il contribuente lo dichiari e alleghi la documentazione probatoria (CER, formulari, fatture).

  • Circolare del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione generale per l'economia circolare, 12/04/2021

    "L'art. 198 del TUA ... fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione ... e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero ..."; inoltre l'elenco delle attività che producono rifiuti urbani non comprende le 'Attività industriali con capannoni di produzione' (Allegato L-quinquies D.Lgs. 116/2020)

    Ribadisce che la classificazione dell'assimilazione è uniformata a livello nazionale; esclude molte attività industriali con capannoni dalla presumibile produzione di rifiuti urbani e conferma la possibilità per utenze non domestiche di gestire i propri rifiuti fuori dal servizio pubblico previo idonea attestazione.

  • Regolamento Comunale, art. 3

    "Non si tiene altresì conto della superficie dei magazzini di materie prime e di merci, classificati nella categoria catastale C/2 ... funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree produttive ... utilizzati per l'esercizio di un'attività ... ove si formano rifiuti speciali non assimilati ... qualora tali magazzini siano utilizzati per il solo deposito delle materie prime o delle merci"

    Esclude dalla superficie tassabile i magazzini (categoria C/2) funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree produttive, destinati al deposito di materie prime/merci, quando nelle aree produttive si formano rifiuti speciali non assimilati.

  • T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), artt. 184 e 198

    Richiamati nella circolare ministeriale: disciplina la definizione e classificazione dei rifiuti (urbanI vs speciali) e ha inciso sulla competenza dei comuni in materia di assimilazione; alcuni rifiuti speciali non possono essere smaltiti come RSU.

Massime di principio

  • Ogni avviso di accertamento TARI relativo a una certa annualità è un atto autonomo: l'acquiescenza o la mancata impugnazione di un avviso per un anno precedente non impedisce di impugnare un avviso per l'anno successivo.
  • Il contribuente che pretende l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile per produzione di rifiuti speciali non assimilati deve provare tale situazione: dichiarazioni, planimetrie, codici CER, formulari di trasporto e fatture comprovanti lo smaltimento sono elementi decisivi.
  • Le superfici produttive (laboratori, aree di manovra, capannoni di lavorazione) dove si generano rifiuti speciali non assimilati e il cui smaltimento è effettuato direttamente dal produttore non devono essere computate nella base imponibile TARI.
  • Le superfici adibite ad uffici, spogliatoi ed esposizione, pur facenti parte dello stesso opificio, sono normalmente assoggettabili a TARI perché idonee a produrre rifiuti urbani.
  • I magazzini scoperti o tettoie funzionalmente accessorie usate esclusivamente per deposito di materie prime o semilavorati possono essere esclusi dalla TARI se collegati alle aree produttive e la normativa locale lo prevede; occorre valutare la loro funzione effettiva e la documentazione probatoria.
  • Eventuali mutamenti di fatto fra annualità (es. trasformazione di aree espositive in aree produttive) giustificano una valutazione distinta per ciascun anno e rendono legittima una nuova impugnazione.
  • La corretta difesa tributaria può dipendere anche dal tempestivo affidarsi a un consulente/avvocato che conosca la normativa, le circolari e la giurisprudenza rilevanti; ciò può spiegare impugnazioni tardive rispetto ad avvisi precedenti.

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