Cassazione Civile, Ordinanza n. 30553/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza della banca originaria per somme ritenute dovute in parte in forza di un rapporto di conto corrente e in parte in forza di un contratto di finanziamento, con garanzie personali prestate da due soggetti. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo quanto al conto corrente, accertando che nulla fosse dovuto per quel rapporto, ma aveva condannato i fideiussori al pagamento della somma riferita al finanziamento. In appello, gli opponenti avevano chiesto l'accertamento negativo dell'intero credito e la restituzione di quanto asseritamente indebito, sostenendo che la consulenza tecnica e la documentazione contabile dimostrassero un saldo a loro favore e che la banca non avesse prodotto integralmente gli estratti conto richiesti. Nel ricorso per cassazione hanno articolato otto motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi in relazione al ricalcolo dei rapporti dare/avere e alla contabilizzazione dei finanziamenti; erronea applicazione delle regole sull'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo e di ripetizione; omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione; violazione delle norme sull'esibizione documentale e sulla valutazione delle prove, lamentando che il mancato deposito della documentazione bancaria dovesse giovare loro; nullità delle fideiussioni per asserita nullità del contratto di conto corrente garantito; nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e per la presenza di clausole ritenute abusive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello era chiara e non apparente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché le censure miravano a una nuova valutazione del merito e, in ogni caso, operava la preclusione della doppia conforme. Ha respinto il quarto motivo confermando che, nell'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, l'onere di provare il proprio assunto incombe sull'attore, anche quando si tratti di fatti negativi, potendo la prova essere data anche aliunde ma restando a suo carico l'onere probatorio. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per novità della questione di compensazione non dimostrata nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità, non risultando adeguatamente dedotta in appello la richiesta di trarre argomenti di prova dal mancato adempimento dell'ordine di esibizione. Ha ritenuto infondato il settimo motivo, affermando che la nullità di alcune clausole del rapporto garantito non travolge automaticamente l'intera fideiussione, in mancanza di specifica deduzione sull'essenzialità di tali clausole ai fini della conclusione del contratto. Ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo per difetto di specificità e perché fondato su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e non dedotte nei gradi di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese.
Norme richiamate
la motivazione è sufficiente quando rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è apparente solo perché il richiamo a precedenti potrebbe non essere perfettamente pertinente
la censura di omessa pronuncia è inammissibile se in realtà mira a contestare il merito della ricostruzione fattuale
il giudice deve decidere secondo diritto, ma la doglianza non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto
non consente di sostituire in cassazione una diversa lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dai giudici di merito
la violazione è configurabile solo nei limiti del corretto governo delle regole di valutazione della prova, non per contestare il merito dell'apprezzamento probatorio
il mancato ordine di esibizione o la sua mancata esecuzione non esonera automaticamente l'attore dal proprio onere probatorio
chi propone domanda di accertamento negativo del credito o di ripetizione dell'indebito deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, anche se negativi; la prova può essere fornita anche mediante fatti positivi contrari o presunzioni
in presenza di doppia conforme la censura sul vizio motivazionale è preclusa salvo specifica deduzione della diversità delle rationes di fatto delle due decisioni
in caso di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
richiamato solo come norma invocata dai ricorrenti in tema di compensazione nei rapporti bancari
richiamato solo come norma invocata dai ricorrenti in tema di compensazione
richiamato solo come norma invocata dai ricorrenti in tema di compensazione
la nullità del contratto di garanzia non può essere affermata in modo apodittico per il solo fatto della nullità di alcune clausole del rapporto garantito
la nullità parziale non travolge l'intero contratto se non è dedotto e provato che il contratto non sarebbe stato concluso senza la clausola nulla
richiamato in relazione alla dedotta nullità antitrust di alcune clausole fideiussorie
richiamato quale termine cui i ricorrenti riferivano una rinuncia contenuta nelle fideiussioni contestate
richiamato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica e alla valutazione della prova
richiamato dai ricorrenti in relazione alla documentazione contabile e alle scritture bancarie
richiamato dai ricorrenti quale base della richiesta di documentazione bancaria
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla violazione delle norme relative ai rapporti bancari e di garanzia
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla produzione documentale e correttezza nei rapporti contrattuali
Massime di principio
- Nell'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito, l'attore resta gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, anche quando essi siano formulati in termini negativi; la negatività del fatto non comporta inversione dell'onere della prova.
- La prova del credito o dell'indebito nei rapporti di conto corrente può essere fornita anche con elementi diversi dagli estratti conto integrali, purché siano idonei a ricostruire in modo certo e completo il saldo; in mancanza di documentazione sufficiente, i conteggi vanno effettuati dal primo saldo debitore documentalmente accertato.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Non è deducibile per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito, salvo che sia rilevabile d'ufficio; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata proposta in precedenza.
- La nullità di alcune clausole del contratto garantito non determina automaticamente la nullità dell'intero contratto di fideiussione: occorre dedurre e provare che la clausola nulla fosse essenziale e che il contratto non sarebbe stato concluso senza di essa.
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