Cassazione Penale, Sentenza n. 24978/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili della società N.P. Petroli, connesso al reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), contestato in concorso a Lucia Nurcato e Luigi Borriello. La ricorrente, ritenuta soggetto fittiziamente interposto, denunciava plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge nella conferma del sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: era stato depositato presso il Tribunale ordinario di Salerno invece che presso il Tribunale di Catanzaro (unico ufficio abilitato), e la successiva trasmissione via PEC e per vie ordinarie non ha fatto decorrere validamente il termine di impugnazione, con arrivo al Tribunale competente oltre il termine. In conseguenza di tale inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul procedimento relativa alle decisioni del tribunale in materia di misure cautelari reali; qui richiamata come titolo del provvedimento impugnato (conferma del sequestro).
Configurazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, per il quale era stato disposto il sequestro preventivo della società N.P. Petroli.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. legge 18/12/2020, n. 176
Norma emergenziale che ha consentito procedimenti con trattazione scritta; qui richiamata per la modalità di trattazione del ricorso.
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Precedente che chiarisce il giudice competente a ricevere il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame in materia di misure cautelari, richiamato per stabilire la competenza del Tribunale di Catanzaro.
Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019 (Di Nolfo)
Precedente che afferma che il deposito del ricorso davanti a una autorità diversa da quella competente non instaura un valido rapporto di impugnazione, e che la trasmissione via PEC da una cancelleria all'altra non valida il deposito errato.
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il deposito degli atti: il richiamo serve a spiegare che il deposito presso ufficio incompetente non è sanato dalla mera trasmissione tra uffici.
art. 64 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che consente l'uso di mezzi di comunicazione (tra cui la PEC) per comunicazioni giudiziarie; la Corte interpreta tale norma come limitata alla comunicazione degli atti del giudice e non applicabile alla trasmissione di atti di parte tra uffici giudiziari.
artt. 149 e 150 cod. proc. pen.
Norme sui mezzi di comunicazione idonei (incluse PEC) che, secondo la Corte, riguardano le comunicazioni del giudice e non la sostituzione del deposito presso l'ufficio competente.
Norma che dispone le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e possibilità di condanna a benefici per la cassa delle ammende; applicata qui per imporre le spese e la somma di euro 3.000.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa e all'irregolarità dell'impugnazione, come fondamento per la condanna ad una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il deposito di un ricorso davanti a un ufficio giudiziario incompetente non produce automaticamente validità dell'impugnazione: occorre depositare presso l'autorità espressamente competente entro i termini.
- La trasmissione tra uffici giudiziari, anche via PEC, non sempre sana un deposito errato: la PEC è riconosciuta soprattutto per le comunicazioni giudiziarie, non per sostituire il corretto adempimento di un atto di parte.
- Prima di depositare un ricorso verificare con cura quale sia l'ufficio competente (es. Tribunale del riesame indicato espressamente) per evitare la perdita del termine e l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende se l'irregolarità è collegata a colpa dell'impugnante.
- Le norme emergenziali che consentono modalità semplificate di trattazione (es. trattazione scritta) non sostituiscono le regole sostanziali di competenza e di termini per il deposito degli atti.
- In caso di dubbio sulla competenza o sulle modalità di deposito è opportuno chiedere immediata consulenza difensiva e, se possibile, impugnare tempestivamente presso l'ufficio competente o utilizzare gli strumenti previsti per la rimessione in termini ove ammissibili.
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