Cassazione Penale, Ordinanza n. 34475/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 29 ottobre 2025 della Corte d'appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 482 e 476 c.p. e rideterminando la pena. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto: secondo il ricorso, il Tribunale, dopo la modifica dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero, avrebbe ricondotto il fatto alla contestazione originaria. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sull'affermazione di responsabilità. La sentenza dà inoltre atto del deposito di una memoria difensiva l'8 giugno 2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono manifestamente infondati: la diversa qualificazione giuridica del fatto non viola l'art. 521 c.p.p., anche alla luce delle garanzie convenzionali e costituzionali, se era nota o prevedibile e non ha concretamente leso il diritto di difesa; nel caso concreto, la qualificazione adottata coincideva con quella originariamente contestata, poi modificata dal pubblico ministero, sicché non è ravvisabile una lesione difensiva. Il terzo motivo non è consentito perché sollecita una rivalutazione delle prove e dei fatti, riservata al giudice di merito; inoltre, dalla formulazione dell'imputazione risultava che la redazione del testamento olografo era stata operata da terzi, rendendo irrilevante attribuire all'imputato la paternità della scritturazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen.
La sentenza indica queste disposizioni come titolo della responsabilità penale confermata nel giudizio di merito; il ricorso è dichiarato inammissibile e la condanna resta ferma.
l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono
La diversa qualificazione giuridica non viola la correlazione tra accusa e sentenza quando è nota o prevedibile per l'imputato e non produce una concreta lesione del diritto di difesa; a maggior ragione, non sussiste violazione se la qualificazione coincide con quella originariamente contestata.
art. 111, secondo comma, Cost.
l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono
La garanzia del giusto processo orienta l'applicazione della regola sulla correlazione tra accusa e sentenza, ma la diversa qualificazione non comporta violazione se era prevedibile e non ha concretamente pregiudicato la difesa.
art. 6 Convenzione EDU
l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono
La garanzia convenzionale del diritto di difesa non è violata dal mutamento della qualificazione giuridica se la nuova definizione era nota o prevedibile e non ha determinato un pregiudizio difensivo concreto.
Massime di principio
- La diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella indicata nell'imputazione non viola la correlazione tra accusa e sentenza quando la nuova definizione era nota o prevedibile per l'imputato e non ha concretamente leso il diritto di difesa; la lesione è, a maggior ragione, insussistente quando la qualificazione adottata coincide con quella originariamente contestata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura degli elementi fattuali e probatori o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti; la valutazione delle risultanze processuali spetta al giudice di merito, salvo che sia dedotto un effettivo vizio di legittimità.
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