Cassazione Penale, Ordinanza n. 10712/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Enna che lo aveva condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di detenzione o porto abusivo di arma di cui all'art. 697 c.p. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la corretta valutazione del compendio probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che la censura è integralmente di merito, aspecifica e finalizzata a ottenere una rivalutazione delle prove, senza indicare specifici travisamenti delle risultanze processuali. Il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla testimonianza dell'operante di polizia e sul verbale di perquisizione e sequestro dell'arma, effettivamente acquisito agli atti.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il possesso/detenzione abusiva dell'arma oggetto di imputazione
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo che il ricorrente indichi in modo specifico un travisamento decisivo delle emergenze processuali.
- La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di fatto già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La prova può ritenersi adeguatamente valorizzata dal giudice di merito quando la decisione si fonda su fonti probatorie puntuali, come la testimonianza dell'operante e il verbale di perquisizione e sequestro regolarmente acquisito agli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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