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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31033/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della condanna di primo grado per peculato, aveva eliminato solo la riparazione pecuniaria ex art. 322-ter c.p., confermando nel resto la responsabilità di due imputati ritenuti, rispettivamente, titolare dell'azienda agricola affidataria e gestore di fatto del gregge. La contestazione sostanziale riguardava l'indebita appropriazione di 150 ovini di proprietà di un ente parco pubblico, affidati gratuitamente per finalità di pascolamento e conservazione dell'habitat: parte degli animali sarebbe stata macellata, parte venduta a terzi, parte falsamente denunciata come smarrita. Nel ricorso per cassazione si deduceva, anzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 e 358 c.p., sostenendo che gli imputati non avessero la qualifica di incaricati di pubblico servizio; per la sola imputata titolare dell'azienda si lamentava inoltre la violazione degli artt. 110, 192 e 533 c.p.p. per asserito difetto di prova della consapevolezza delle condotte del concorrente; infine, per entrambi, si censurava il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 20-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto della qualifica pubblicistica. Secondo la Corte, i giudici di merito non avevano compiuto la necessaria verifica della disciplina normativa concretamente applicabile al rapporto di affidamento del gregge, né avevano accertato in modo adeguato se l'attività svolta dagli imputati fosse regolata da norme di diritto pubblico, né se, in ipotesi, si trattasse di attività meramente esecutiva o materiale estranea alla nozione di pubblico servizio. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.

    Il delitto di peculato presuppone la qualifica pubblicistica dell'agente; la Corte ha escluso che tale qualifica potesse affermarsi senza una previa verifica della disciplina del rapporto di affidamento.

  • art. 358 c.p.

    «a qualunque titolo», presta un pubblico servizio; «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima»; esclusione dello «svolgimento di semplici mansioni di ordine» e della «prestazione di opera meramente materiale»

    La qualifica di incaricato di pubblico servizio va accertata in base a un criterio oggettivo-funzionale: occorre verificare se l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e, solo in caso affermativo, se manchino i poteri tipici della pubblica funzione; restano fuori le attività meramente materiali o meramente esecutive.

  • art. 357 c.p.

    È richiamato come parametro per delimitare in via esterna il pubblico servizio: la disciplina di diritto pubblico è comune alla pubblica funzione e al pubblico servizio, mentre differiscono i poteri autoritativi o certificativi.

  • art. 322-ter c.p.

    La Corte di appello aveva eliminato la riparazione pecuniaria disposta a carico degli imputati; tale statuizione è stata mantenuta ferma solo nei limiti non investiti dall'annullamento, ma il punto non è oggetto della decisione di legittimità sul motivo accolto.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato solo nel secondo motivo, in tema di concorso di persone e consapevolezza del contributo dell'altro imputato; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 192 c.p.p.

    È invocato per contestare la valutazione della prova sulla consapevolezza del concorso; il motivo non è stato esaminato per l'accoglimento assorbente del primo motivo.

  • art. 533 c.p.p.

    È richiamato quale parametro di giudizio sulla prova della responsabilità; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 20-bis c.p.

    È stata contestata la motivazione sul diniego della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità; anche questo motivo è rimasto assorbito.

  • Sez. U, n. 10086 del 13/7/1998, Citaristi

    È richiamata per il principio secondo cui occorre verificare, ai fini della qualifica, se l'attività sia regolata da norme di diritto pubblico e, in caso positivo, se sia presente o meno il potere tipico della pubblica funzione.

  • Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano

    È richiamata per ribadire che il parametro esterno del pubblico servizio è costituito dalla regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente e ne disciplina la discrezionalità.

  • Sez. 6, n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli

    È richiamata a sostegno della stessa nozione oggettivo-funzionale di pubblico servizio.

  • Sez. 6, n. 20127 del 30/04/2025, Casertano

    È richiamata per definire lo svolgimento di semplici mansioni di ordine come attività prevalentemente applicativa, priva di autonomia decisionale e discrezionalità.

  • Sez. 3, n. 26427 del 25/02/2016, B.

    È richiamata per qualificare la prestazione d'opera meramente materiale come dispiegamento di energia fisica o attività eseguibile da prestatori sostitutivi sulla base di conoscenze elementari.

  • Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete

    È richiamata per affermare che finalità pubblicistiche possono essere perseguite anche con strumenti privatistici, ma che non ogni attività svolta mediante contratto di diritto privato, ancorché diretta a interessi pubblici, integra un pubblico servizio.

Massime di principio

  • Ai fini della qualifica di incaricato di pubblico servizio, il giudice deve verificare innanzitutto se l'attività concretamente svolta sia disciplinata da norme di diritto pubblico; solo dopo tale verifica può stabilire se manchino i poteri tipici della pubblica funzione e se, quindi, ricorra un pubblico servizio.
  • La sola circostanza che un'attività sia finalizzata al perseguimento di interessi pubblici o sia svolta in attuazione di un progetto pubblico non basta a integrare la qualifica pubblicistica dell'agente, se il rapporto è regolato da strumenti di diritto privato e non da norme pubblicistiche.
  • Per escludere che l'attività rientri nel pubblico servizio, occorre accertare se essa consista in mere mansioni di ordine o in prestazioni meramente materiali, ossia in attività esecutive prive di autonomia decisionale e discrezionalità.
  • La motivazione che fonda la qualifica di incaricato di pubblico servizio solo sugli obblighi contrattuali o sulla finalità pubblicistica dell'affidamento è insufficiente se non chiarisce la base normativa pubblicistica del rapporto e la concreta natura delle mansioni svolte.
  • Quando la qualificazione pubblicistica dell'agente è elemento costitutivo del reato contestato, l'assenza di una puntuale verifica della disciplina applicabile al rapporto impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MateriePeculatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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