Cassazione Civile, Ordinanza n. 30061/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso domanda di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 per la durata irragionevole di un giudizio di equa riparazione precedentemente instaurato e protrattosi per oltre sette anni. Dopo che la Corte d'appello di Roma si era dichiarata incompetente, dopo l'opposizione e dopo il rigetto del regolamento di competenza da parte della Cassazione, avevano riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia in sede collegiale. Quest'ultima aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che, prima di riassumere, gli istanti dovessero ottenere un nuovo decreto monocratico ex art. 3 l. n. 89 del 2001. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5-ter della l. n. 89 del 2001 e degli artt. 38, 50 e 645 c.p.c., sostenendo che, una volta esaurita la fase monocratica e introdotto il giudizio di opposizione, la riassunzione doveva avvenire direttamente dinanzi al collegio competente senza necessità di ripetere la fase monitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello di Perugia, affermando che il giudizio di equa riparazione, dopo la fase monocratica e l'eventuale opposizione, si svolge come giudizio a cognizione piena dinanzi al collegio; pertanto, in caso di declaratoria di incompetenza, la parte deve soltanto riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come competente, senza dover chiedere un nuovo decreto monocratico. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
prevede la fase monocratica del procedimento di equa riparazione, ma non impone la reiterazione di tale fase quando il giudizio prosegua dopo l'opposizione e la riassunzione davanti al giudice competente
disciplina l'opposizione al collegio, che costituisce giudizio a cognizione piena sulla fondatezza della domanda indennitaria e non un mezzo di impugnazione limitato ai motivi di censura
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla competenza
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla riassunzione del processo
richiamato in via analogica alla struttura del procedimento monitorio e dell'opposizione
richiamato per la riassunzione dopo la decisione sul regolamento di competenza
citato nel richiamo a precedente giurisprudenziale sulla inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio nella fase monitoria
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 la fase monocratica e la successiva opposizione al collegio costituiscono un unico iter processuale: l'opposizione non è un'impugnazione in senso stretto, ma il momento in cui si svolge il contraddittorio pieno sulla domanda indennitaria.
- Una volta esaurita la fase monocratica e instaurato il giudizio di opposizione, se interviene una questione di competenza o la pronuncia di incompetenza, la parte deve riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come competente in sede collegiale, senza dover ripetere la fase monitoria né richiedere un nuovo decreto monocratico.
- La declaratoria di inammissibilità fondata sull'omessa riproposizione della fase monocratica è erronea quando tale fase sia già stata celebrata e superata dall'apertura del giudizio di opposizione.
- Nel procedimento ex legge Pinto, il giudizio davanti al collegio è la sede naturale di decisione nel merito della domanda di equo indennizzo dopo l'opposizione, con cognizione piena e senza limitazioni ai motivi di censura.
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