Sentenza n. 570/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 23, comma 1, lettera d), d.lgs. 142/2015, sul presupposto che i rapporti di lavoro intrattenuti fossero idonei a determinare, per il 2024, un reddito superiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Con unico motivo ha dedotto la violazione dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015, sostenendo di avere percepito nel 2024 un reddito complessivo di euro 3.736,98, inferiore alla soglia reddituale rilevante. La Prefettura aveva valorizzato l’elencazione di plurimi contratti di lavoro e la produzione solo parziale delle buste paga, ritenendo che la retribuzione riferibile alla durata dei contratti apparisse sufficiente a superare la soglia e qualificando la condotta del ricorrente come strumentale alla procrastinazione della revoca e alla permanenza sine titulo nel circuito di accoglienza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di revoca è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che la revoca presupponga la concreta disponibilità di mezzi economici sufficienti, determinata in relazione all’importo annuo dell’assegno sociale. Per il 2024 tale importo è stato individuato in euro 534,41 mensili per 13 mensilità, pari a euro 6.947,33 annui. Dall’estratto conto previdenziale INPS è risultato invece che il ricorrente aveva percepito nel 2024 euro 3.736,98, somma ampiamente inferiore alla soglia. La Prefettura aveva fondato la decisione su una mera presunzione di superamento del limite, ricavata dall’elenco dei datori di lavoro e dei contratti, senza dimostrare concretamente il reddito effettivamente percepito e l’eccedenza della soglia. È stata quindi accertata l’illegittimità della revoca. Le spese non sono state liquidate nel dispositivo, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato; è stato disposto il rinvio a separato provvedimento presidenziale per la liquidazione delle competenze del difensore.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015
La sufficienza dei mezzi economici rilevanti per il mantenimento delle misure di accoglienza è determinata in relazione all’importo annuo dell’assegno sociale.
art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. 142/2015
La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti richiede la concreta dimostrazione del superamento della soglia reddituale prevista dalla legge.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un’Amministrazione statale, non occorre una statuizione ordinaria di rifusione delle spese a favore della parte, ferma la liquidazione separata delle competenze del difensore.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza fondata sulla disponibilità di mezzi economici sufficienti richiede l’accertamento concreto del reddito effettivamente percepito dal richiedente e del suo effettivo superamento della soglia collegata all’importo annuo dell’assegno sociale.
- L’elencazione di rapporti o contratti di lavoro non dimostra, di per sé, il superamento della soglia reddituale necessaria per la revoca delle misure di accoglienza; l’Amministrazione deve verificare e provare l’ammontare dei redditi concretamente percepiti nel periodo rilevante.
- La revoca delle misure di accoglienza non può fondarsi su una presunzione non corroborata da documentazione reddituale effettiva, quando gli atti disponibili attestano un reddito inferiore alla soglia normativa.
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