Sentenza del 22/06/2020 n. 3046 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 127/2020 NOTIFICAZIONI - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica mediante agente postale - Utilizzazione di agenzia di poste private al fine di depositare le distinte delle raccomandate informative presso l'ufficio postale - Violazione del principio di riserva - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a sei cartelle per crediti IRPEF degli anni 2001-2006 e per un credito comunale ICE relativo al 2003. Il contribuente contestava, tra l’altro, la notificazione delle cartelle, la prescrizione e la decadenza dei crediti, la mancata allegazione degli atti presupposti e l’indicazione degli interessi. L’Agenzia impugnava l’annullamento di due cartelle: per una sosteneva che la notificazione al portiere fosse valida senza raccomandata informativa; per l’altra invocava un atto interruttivo della prescrizione notificato il 15 luglio 2015. Il contribuente, con appello incidentale, contestava anche le notifiche di altre tre cartelle perché asseritamente eseguite tramite poste private e senza gli adempimenti necessari, e deduceva la decadenza ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello principale. Ha ritenuto valida la notificazione della cartella consegnata al portiere il 26 aprile 2012: trattandosi di invio diretto della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, non era necessaria una successiva raccomandata informativa; ha quindi confermato quella cartella e l’intimazione nella parte corrispondente. Ha invece rigettato il motivo relativo alla pretesa interruzione della prescrizione: non era stata provata la notificazione dell’avviso del 15 luglio 2015 e, tra la notifica della cartella il 15 novembre 2005 e quella dell’intimazione il 15 aprile 2017, era decorso il termine decennale. Ha respinto l’appello incidentale: le tre notifiche contestate risultavano eseguite da un messo notificatore e l’agenzia privata aveva soltanto depositato presso l’ufficio postale le distinte delle raccomandate informative, poi spedite dall’ufficio postale; inoltre, la questione di decadenza ex art. 25, non dedotta tempestivamente impugnando le cartelle, non poteva essere sollevata per la prima volta contro la successiva intimazione. Confermata nel resto la decisione di primo grado; spese compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 602/1973
qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26 comma I seconda parte del d.p.r. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982
Per la notificazione della cartella effettuata direttamente dal concessionario con raccomandata A/R si applicano le regole del servizio postale ordinario, non quelle della legge n. 890/1982. Di conseguenza, se il plico è consegnato al portiere e la sua qualità risulta dall’avviso di ricevimento, non occorre inviare una seconda raccomandata informativa.
La questione della decadenza relativa alla tempestiva notificazione delle cartelle deve essere contestata impugnando tempestivamente le cartelle stesse; non può essere proposta direttamente contro la successiva intimazione di pagamento.
La disposizione è richiamata dall’Agenzia per chiedere l’acquisizione in appello della prova dell’asserito atto interruttivo. La decisione non definisce in astratto i limiti della produzione documentale in secondo grado, ma rigetta la doglianza perché la notificazione dell’atto interruttivo non è stata documentata.
Il contribuente li invocava per sostenere che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, occorressero ulteriori adempimenti. La decisione non applica tali disposizioni alla cartella notificata direttamente ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973: per quella notificazione considera sufficiente la consegna al portiere secondo le regole postali ordinarie.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta di una cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, la consegna al portiere può perfezionare la notifica senza una successiva raccomandata informativa, se l’avviso di ricevimento identifica chiaramente il consegnatario come portiere.
- L’intervento di un’agenzia postale privata non rende di per sé invalida la notificazione quando essa si limita a depositare le distinte e l’invio delle raccomandate informative è effettuato dall’ufficio postale del fornitore del servizio universale.
- Chi invoca un atto interruttivo della prescrizione deve provarne la notificazione. In mancanza di prova, il giudice calcola il decorso del termine sulla base degli atti notificati e documentati.
- Le contestazioni sulla decadenza dalla notifica delle cartelle vanno proposte impugnando tempestivamente le cartelle; non possono essere recuperate, in via ordinaria, contestando soltanto una successiva intimazione di pagamento.
- L’accoglimento di una parte dell’appello e il rigetto delle restanti domande possono determinare soccombenza reciproca e compensazione delle spese.
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