Sentenza del 23/06/2020 n. 1847 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione della sentenza per errore di fatto - Insussistenza degli estremi per l'errore percettivo - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza sostenendo che questa fosse affetta da errore di fatto perché non aveva rilevato l’estinzione della pretesa finanziaria a seguito del pagamento e della comunicazione dell’estinzione del debito. La decisione precisa tuttavia che le somme indicate nella cartella impugnata non coincidevano con quelle già pagate: riguardavano ulteriori importi derivanti da altri avvisi di accertamento, relativi all’anno successivo a quello della comunicazione di estinzione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La mancata menzione dell’estinzione allegata dal contribuente non integra, in questa fattispecie, un errore percettivo revocatorio; l’eventuale vizio di motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto essere denunciato con ricorso per Cassazione. Inoltre, la cartella riguardava importi ulteriori e distinti da quelli oggetto del pagamento. Il testo non riferisce statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Il ricorso per revocazione per errore di fatto deve invece essere dichiarato inammissibile.
La revocazione per errore di fatto non è utilizzabile per contestare una motivazione ritenuta omessa o insufficiente quando non ricorre un effettivo errore percettivo rilevante ai sensi della norma.
Il ricorso per revocazione per errore di fatto deve invece essere dichiarato inammissibile.
L’eventuale vizio di motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale deve essere fatto valere con ricorso per Cassazione, non mediante revocazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio circoscritto a un errore percettivo; non sostituisce il ricorso per Cassazione per contestare omissioni o vizi della motivazione.
- Chi deduce che un debito tributario sia stato pagato deve verificare che il pagamento riguardi proprio gli importi oggetto dell’atto impugnato: somme riferite ad altri avvisi di accertamento e ad annualità diverse non dimostrano l’estinzione della pretesa iscritta nella cartella.
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