Sentenza del 23/06/2020 n. 1848 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello notificato alla controparte costituita nel giudizio di primo grado e non depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria nei successivi trenta giorni - Effetti - Inammissibilità dell'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn applicazione del rinvio dell’art. 53 all’art. 22 del d.lgs. 546/1992, il giudice ha ritenuto necessario il deposito dell’appello in Segreteria entro trenta giorni dalla notifica a tutte le parti costituite in primo grado. Poiché il deposito mancava, il giudizio di secondo grado non si era validamente incardinato e l’appello è stato dichiarato inammissibile. Il testo non specifica statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva notificato l’atto di appello alla controparte costituita in primo grado, ma non lo aveva depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria adita entro i successivi trenta giorni. Il testo non indica le parti, la data della notifica, l’atto impugnato né eventuali importi.
Norme richiamate
A norma del rinvio operato dall'art. 53 all'art. 22 del d.lgs. 546/92, l'atto di appello deve essere depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica a tutte le parti costituite nel giudizio di I grado.
Il deposito dell’atto presso la Segreteria entro trenta giorni dalla notifica alle parti costituite è un adempimento necessario per l’ammissibilità dell’appello.
Qualora viceversa l'atto, pur notificato validamente alla controparte costituita nel giudizio di primo grado, non risulti poi depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria, il processo di 2^ grado non si è mai incardinato e conseguentemente l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Il rinvio alle modalità di costituzione previste dall’art. 22 comporta che la sola notifica non basta: in mancanza del deposito tempestivo, il processo di appello non si costituisce e l’impugnazione è inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, notificare l’appello alla controparte non è sufficiente: occorre anche depositarlo presso la Segreteria della Commissione tributaria adita entro trenta giorni dalla notifica a tutte le parti costituite in primo grado.
- Se il deposito tempestivo manca, l’appello è inammissibile e il giudizio di secondo grado non si considera validamente instaurato, anche quando la notifica sia stata eseguita correttamente.
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