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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - Domanda di rimborso da parte del contribuente - Omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione - Effetti - Decadenza - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, contestando il silenzio-rifiuto. La pretesa riguardava un atto di ingiunzione (indicato anche come avviso di liquidazione) che non era stato impugnato entro il termine di decadenza previsto. L'Amministrazione ha potuto eccepire la decadenza per la prima volta in appello.

La decisione

La domanda di rimborso è stata dichiarata inammissibile, perché l'omessa impugnazione tempestiva dell'atto impositivo ha consolidato la pretesa e impedisce di ottenere il rimborso tramite una successiva istanza. Le doglianze contro il silenzio-rifiuto sono state ritenute infondate. La decadenza, riguardando materia indisponibile, è rilevabile d'ufficio anche in appello e può essere eccepita per la prima volta dall'Amministrazione in quel grado, senza che lo impedisca l'art. 345 c.p.c. Il testo fornito non indica ulteriori statuizioni su spese o rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 2969 c.c.

    La decadenza, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile, sicché è rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello ai sensi dell'art. 2969 c.c.

    La decadenza relativa a materia indisponibile può essere rilevata d'ufficio anche per la prima volta in appello.

  • Art. 345 c.p.c.

    Per la stessa ragione, può essere eccepita per la prima volta in sede di gravame dall'Amministrazione, non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Amministrazione di eccepire per la prima volta la decadenza quando questa concerne materia indisponibile.

Massime di principio

  • Chi intende contestare un avviso di liquidazione o un atto impositivo deve impugnarlo entro il termine di decadenza: una successiva domanda di rimborso non è, di regola, uno strumento per superare la mancata impugnazione.
  • Quando la decadenza riguarda materia indisponibile, il giudice può rilevarla d'ufficio anche in appello e l'Amministrazione può eccepirla per la prima volta in quel grado, nonostante il limite dell'art. 345 c.p.c.

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