Sentenza del 23/06/2020 n. 1854 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Regime fiscale dei trattamenti pensionistici complementari - Aliquota agevolata - Applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo enuncia che il regime fiscale agevolato si applica alle prestazioni pensionistiche complementari comunque erogate, senza che assumano rilievo le modalità di erogazione o l’identità del soggetto erogante. Non sono indicati l’atto impugnato, le parti, il giudice, l’esito processuale concreto o le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005 ai trattamenti pensionistici complementari, contestando se il regime agevolato dipenda dalla forma di erogazione o dal soggetto erogante.
Norme richiamate
Art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Il trattamento fiscale agevolato riguarda le prestazioni pensionistiche comunque erogate, senza che rilevino le modalità di erogazione della prestazione o il soggetto erogante.
L’agevolazione fiscale si applica alle prestazioni pensionistiche complementari indipendentemente dal fatto che siano corrisposte in forma di rendita o di capitale e indipendentemente dal soggetto che le eroga. Per le prestazioni in rendita, il testo indica un’imponibilità al netto dei redditi già assoggettati a imposta e una ritenuta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un massimo di 6 punti percentuali.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione pensionistica complementare beneficia del regime agevolato, non è decisiva la modalità con cui viene erogata: l’agevolazione può applicarsi sia alla rendita sia al capitale.
- Il regime agevolato non dipende dall’identità del soggetto erogante, purché si tratti di una prestazione pensionistica complementare rientrante nell’ambito dell’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005.
- Per le prestazioni in rendita, la ritenuta parte dal 15% e si riduce di 0,30 punti percentuali per ciascun anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con riduzione massima di 6 punti percentuali.
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