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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1854 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Regime fiscale dei trattamenti pensionistici complementari - Aliquota agevolata - Applicazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo enuncia che il regime fiscale agevolato si applica alle prestazioni pensionistiche complementari comunque erogate, senza che assumano rilievo le modalità di erogazione o l’identità del soggetto erogante. Non sono indicati l’atto impugnato, le parti, il giudice, l’esito processuale concreto o le statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005 ai trattamenti pensionistici complementari, contestando se il regime agevolato dipenda dalla forma di erogazione o dal soggetto erogante.

Norme richiamate

  • Art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    Il trattamento fiscale agevolato riguarda le prestazioni pensionistiche comunque erogate, senza che rilevino le modalità di erogazione della prestazione o il soggetto erogante.

    L’agevolazione fiscale si applica alle prestazioni pensionistiche complementari indipendentemente dal fatto che siano corrisposte in forma di rendita o di capitale e indipendentemente dal soggetto che le eroga. Per le prestazioni in rendita, il testo indica un’imponibilità al netto dei redditi già assoggettati a imposta e una ritenuta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un massimo di 6 punti percentuali.

Massime di principio

  • Per stabilire se una prestazione pensionistica complementare beneficia del regime agevolato, non è decisiva la modalità con cui viene erogata: l’agevolazione può applicarsi sia alla rendita sia al capitale.
  • Il regime agevolato non dipende dall’identità del soggetto erogante, purché si tratti di una prestazione pensionistica complementare rientrante nell’ambito dell’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005.
  • Per le prestazioni in rendita, la ritenuta parte dal 15% e si riduce di 0,30 punti percentuali per ciascun anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con riduzione massima di 6 punti percentuali.

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