Cassazione Penale, Sentenza n. 47327/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. (reati contestati: art. 474 e 648 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, denunciava: (1) violazione delle garanzie di partecipazione e conoscenza del processo (art. 420‑bis, 420‑quater c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU), sostenendo che la notifica del decreto di citazione al difensore d'ufficio non attesta l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; (2) insufficiente motivazione sulla sussistenza degli elementi dei reati per poter dichiarare la non punibilità ex art. 131‑bis; inoltre contestava questioni di legittimazione del difensore ad impugnare senza mandato specifico ex art. 581 co.1 quater c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur essendo ammissibile la legittimazione dell'avvocato cassazionista sostituto nominato dal difensore d'ufficio e sussistente l'interesse all'impugnazione (dato l'effetto nel casellario della sentenza ex art. 131‑bis), mancava il deposito del "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la sentenza, a pena di inammissibilità, previsto dall'art. 581 co.1 quater c.p.p. introdotto dal d.lgs. 150/2022. La Corte ha ritenuto tale requisito applicabile anche al giudizio di legittimità (Cassazione) per ragioni di ratio e sistematicità della riforma delle impugnazioni; ha inoltre ricordato l'esistenza di rimedi restitutori (restituzione in termini, rescissione del giudicato, nullità) per l'imputato che provi la mancata conoscenza incolpevole del processo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)
"Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte ha ritenuto applicabile tale onere formale anche al ricorso per cassazione: il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza è requisito di ammissibilità volto a garantire che l'impugnazione rispecchi la volontà consapevole dell'imputato.
La sentenza di assoluzione per particolare tenuità accerta il fatto e la sua illiceità e produce iscrizione nel casellario; perciò l'interesse all'impugnazione è riconosciuto (la sentenza può avere pregiudizi futuri per l'imputato).
Norma sostanziale relativa al reato contestato; la Corte osserva che, per dichiarare la non punibilità, il giudice di merito deve comunque avere valutato gli elementi del reato, ma l'inammissibilità del ricorso è decisa per questioni formali di mandato.
Norma sostanziale relativa al reato contestato; citata nella contestazione originaria ma la decisione della Corte si concentra sui profili formali di ammissibilità dell'impugnazione.
art. 420‑bis e art. 420‑quater c.p.p.
Disposizioni sulla celebrazione del processo in assenza e sui presupposti per l'assenza dell'imputato; la Corte richiama la ratio della riforma che mira a garantire una partecipazione consapevole dell'imputato e prevede rimedi se l'assenza è dovuta a mancata conoscenza incolpevole.
Norma sulla notifica degli atti al difensore; la Corte rileva che la notifica al difensore d'ufficio non equivale automaticamente a prova dell'effettiva conoscenza dell'imputato, ma l'assenza di mandato specifico resta rilevante ai fini di ammissibilità.
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati rispetto ai profili di diritto di difesa e ragionevole durata del processo; la Corte ritiene compatibile l'onere del mandato con le garanzie costituzionali in presenza di rimedi restitutori.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente per violazione del giusto processo; la Corte ritiene che la riforma e l'onere del mandato non contravvengano all'art. 6 CEDU perché sono previsi rimedi per chi non ha avuto conoscenza incolpevole del processo.
Atto normativo che ha introdotto la disciplina sul mandato specifico (art. 581 co.1 quater) nell'ambito della riforma delle impugnazioni (cd. Riforma Cartabia); la Corte ne condivide la ratio volta a selezionare le impugnazioni e garantire la partecipazione consapevole dell'imputato.
art. 175, art. 604, art. 623 cod. proc. pen.
Norme citate come strumenti rimediali (restituzione in termini, nuove ipotesi di nullità, rescissione del giudicato) che possono reintegrare l'imputato che provi di non aver avuto conoscenza incolpevole del processo.
Massime di principio
- Se il processo si è svolto in assenza dell'imputato, il difensore che impugna deve allegare e depositare un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (art. 581 co.1 quater c.p.p.), a pena di inammissibilità, e tale requisito è applicabile anche al ricorso per cassazione.
- La notifica degli atti al difensore d'ufficio non equivale automaticamente alla prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; tuttavia la mancata prova della conoscenza non esime dall'obbligo formale del mandato, salvo che si attivino i rimedi restitutori previsti.
- La sentenza di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) produce effetti rilevanti (iscrizione, impedimento futuro) e dunque l'imputato ha interesse a impugnare; tuttavia le questioni di ammissibilità formale del ricorso sono decisive in Cassazione.
- La Riforma delle impugnazioni mira a selezionare le impugnazioni e assicurare che siano frutto della volontà consapevole dell'imputato; in caso di mancata conoscenza incolpevole esistono strumenti per riparare (restituzione in termini, nullità, rescissione del giudicato).
- In casi analoghi, è consigliabile ottenere e depositare sempre il mandato specifico ad impugnare dopo la sentenza quando l'imputato è stato giudicato in sua assenza, documentando eventuali difficoltà di contatto con l'assistito per poter successivamente invocare i rimedi se necessario.
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