Cassazione Penale, Ordinanza n. 13992/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate. L'unico motivo di ricorso riguardava il giudizio di comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p.: si censurava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla circostanza aggravante già riconosciuta, sostenendo che il bilanciamento avrebbe dovuto essere deciso in senso più favorevole all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito, sottratta al sindacato di legittimità quando non sia arbitraria o illogica e sia sorretta da motivazione sufficiente. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa della condanna confermata in appello per lesioni personali aggravate.
Invocato dal ricorrente per ottenere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante; la Corte ribadisce che il relativo giudizio di comparazione è tipicamente discrezionale e censurabile solo se privo di motivazione o manifestamente illogico.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Richiamata per affermare che è sufficiente, ai fini della motivazione sul bilanciamento, il riferimento all'adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che risulti arbitrario, manifestamente illogico o sorretto da motivazione solo apparente.
- La motivazione sul bilanciamento tra circostanze è sufficiente quando spieghi, anche sinteticamente, che la soluzione adottata è quella ritenuta più idonea a determinare una pena adeguata al caso concreto.
- Un motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del bilanciamento delle circostanze, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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