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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11806/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Gli imputati ricorrono contro la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena finale, ha confermato nel resto la decisione di primo grado di condanna per furto pluriaggravato. Moira Ditta deduce con tre motivi: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul riconoscimento del concorso nel reato e sulla valutazione del compendio probatorio, prospettando una diversa lettura delle prove; mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione. Orlando e Pompizii deducono con un unico motivo inosservanza di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 625-bis e 62, n. 4, c.p., sostenendo che il giudizio sulla pena sarebbe stato errato. La parte civile chiede la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Quanto a Moira Ditta, i primi due motivi sono ritenuti manifestamente infondati e comunque rivalutativi, perché mirano a ottenere una nuova lettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità; il terzo motivo sull'art. 131-bis c.p. è inammissibile perché la questione non risulta dedotta in appello e non può essere proposta per la prima volta in cassazione, in base agli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. Quanto a Orlando e Pompizii, l'unico motivo è inammissibile perché attiene al trattamento sanzionatorio già congruamente motivato e, in ogni caso, è infondato: l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. richiede un pregiudizio lievissimo, valutato anche in rapporto agli ulteriori effetti dannosi della sottrazione, non alla sola capacità economica della persona offesa. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. È esclusa la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, che non ha specificamente argomentato sui motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta proposta nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le questioni non dedotte nei precedenti gradi non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Concorre a precludere la proposizione in cassazione di una questione non devoluta nei motivi di appello.

  • art. 625-bis c.p.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della richiesta di attenuanti; il motivo è stato ritenuto non consentito e comunque infondato nel quadro motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, da valutarsi complessivamente in rapporto al valore della cosa sottratta e agli ulteriori effetti dannosi subiti dalla persona offesa.

  • art. 625 c.p.

    Il reato contestato è indicato come furto pluriaggravato, richiamando la disciplina delle circostanze aggravanti del furto.

  • art. 3 Cassa delle ammende

    Non citato come norma, ma la sentenza dispone il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né una diversa lettura delle emergenze di fatto già apprezzate dai giudici di merito, salvo la deduzione di uno specifico travisamento delle prove decisivo e chiaramente individuato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando la questione non risulti devoluta con l'appello.
  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti in punto di pena è inammissibile se mira soltanto a sostituire il giudizio di merito già congruamente motivato sulle concrete modalità del fatto.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia complessivamente lievissimo; il giudizio non si esaurisce nel mero valore economico del bene sottratto, ma considera anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa, senza attribuire rilievo alla sola capacità economica del danneggiato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, mentre la rifusione delle spese della parte civile richiede una specifica attività argomentativa di quest'ultima sui motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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