Sentenza del 28/07/2020 n. 16147 - Corte di Cassazione
Riscossione - Responsabilita' tra Consorzio e consorziate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia chiedeva la responsabilità delle consorziate per debiti erariali del consorzio costituito in forma di società a responsabilità limitata (debiti accertati per gli anni 1998-1999). L'autorità sosteneva che i soci dovessero rispondere solidalmente per le obbligazioni del consorzio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, quando il consorzio è costituito in forma di società a responsabilità limitata, si applica la regola tipica della s.r.l. (art. 2472 c.c.): per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio. I soci sono responsabili solo se le obbligazioni sono state assunte per conto dei singoli consorziati oppure, in caso di estinzione della società, nei limiti delle somme loro effettivamente distribuite in sede di liquidazione. Nel caso di specie non risultò alcuna somma distribuita ai soci al termine della liquidazione del consorzio estinto; pertanto non poteva essere loro imputata responsabilità patrimoniale per i debiti erariali. Il ricorso è rigettato; l'Agenzia condannata alle spese (Euro 10.000,00 più accessori).
Norme richiamate
Disciplina la responsabilità del consorzio privo di personalità: principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile, salvo che l'obbligazione sia stata assunta per conto dei singoli consorziati (in tal caso responsabilità solidale dei consorziati).
Stabilisce che se il consorzio assume la veste societaria si applica la disciplina propria della forma societaria adottata; quindi al consorzio costituito come s.r.l. si applicano le regole della s.r.l.
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio; norma applicata ai consorzi costituiti in forma di s.r.l. per escludere la responsabilità patrimoniale diretta dei soci salvo quanto previsto dalla successione di cui alla cancellazione/liquidazione.
Richiamato dalla ricorrente ma non decisivo nella specie; concerne l'azione di regresso e i rapporti tra obbligati, qui non applicata per sovrapposizione con le regole societarie/consortili.
Richiamato dalla ricorrente ma non decisivo nel caso; norma sul mandato (in generale) che può essere rilevante quando si discute se un'obbligazione sia stata assunta per conto altrui.
Riferito nel motivo di impugnazione relativo a precedenti giudizi simili; la Corte ha ritenuto il richiamo non pertinente rispetto alla ratio decidendi effettiva, quindi non idoneo a ribaltare la decisione.
Richiamato in relazione alla richiesta di sospensione del processo in attesa di esiti di altri giudizi; la Corte ha ritenuto la richiesta infondata perché la menzione di giudizi analoghi non era stata fatta valere come base autonoma della decisione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma di legittimità invocata per denunciare violazione dell'art. 295 c.p.c.; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglie la ratio decidendi principale.
Massime di principio
- Se il consorzio è costituito in forma di società di capitali (es. s.r.l.), si applicano le regole di responsabilità tipiche della società: i soci non rispondono con il proprio patrimonio per i debiti sociali se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
- I singoli soci possono essere chiamati a rispondere per debiti del consorzio solo se le obbligazioni sono state assunte per conto dei singoli consorziati (obbligazioni 'per conto') oppure, dopo l'estinzione/liquidazione della società, nei limiti delle somme effettivamente ricevute in sede di liquidazione.
- Nel controllo della responsabilità va valutata la natura dell'attività consortile: se l'attività è effettivamente svolta per lo scopo mutualistico consortile prevale la disciplina del tipo societario; se invece l'organizzazione è uno schermo per svolgere attività lucrativa occorre accertare eventuale abuso della forma societaria.
- La cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione del consorzio non estingue automaticamente i debiti: però la responsabilità dei soci sopravviene nei limiti delle somme percepite in liquidazione o illimitatamente solo se, pendente la società, essi erano illimitatamente responsabili.
- La mera esistenza di giudizi analoghi pendenti o conclusi in senso favorevole ad altri soci non impone automaticamente la sospensione del processo in corso; la valutazione deve considerare la ratio decidendi del caso concreto.
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