Cassazione Penale, Sentenza n. 1354/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di lesioni personali aggravate per aver, al termine di una partita di calcio, aggredito Pasquale Patrizio cagionandogli la frattura del corpo della mandibola e un indebolimento permanente dell'organo. Giuseppe e Domenico Mammoliti hanno contestato il nesso causale e la qualificazione come concorso, sostenendo di non aver colpito la mandibola e che altre persone avrebbero cagionato la lesione. Salvatore Barbatano ha articolato tre motivi: (1) contestazione del concorso e del nesso causale perché il suo intervento sarebbe avvenuto dopo la lesione e avrebbe colpito altra parte del corpo; (2) richiesta dell'attenuante della provocazione e della minima importanza della condotta, sulla base di fotografie che mostrerebbero reciproche aggressioni; (3) dedotta mancata risposta della Corte territoriale alla richiesta delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente fondato la propria decisione sulla ricostruzione secondo cui gli imputati avevano agito congiuntamente e quasi contestualmente, configurando un "fatto collettivo unitario"; il contributo di ciascuno poteva rilevare sia come agevolazione materiale (superiorità numerica, neutralizzazione delle difese) sia come rafforzamento del progetto criminoso (concorso morale). Le censure che chiedevano una diversa valutazione delle prove sono state considerate inammissibili perché, di fatto, miravano a un sindacato di merito non consentito in Cassazione. Anche i motivi di Barbatano sulle attenuanti sono stati ritenuti frutto di una diversa valutazione del materiale probatorio e quindi inammissibili. Quanto all'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., la Corte ha ritenuto che la motivazione implicita della Corte territoriale fosse sufficiente: non era necessario motivare espressamente il diniego quando la gravità del fatto è stata valutata in termini collettivi rispetto a tutti gli imputati. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti, il pagamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende e la rifusione in solido delle spese processuali della parte civile.
Norme richiamate
art. 583, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norma sulla lesione personale aggravata; la Corte conferma la qualificazione della condotta come lesione aggravata commessa in concorso, ritenendo produttivo l'evento lesivo nel contesto dell'azione collettiva
art. 585, primo comma, cod. pen.
Richiamata come aggravante collegata alle lesioni; la Corte territoriale aveva valutato le circostanze attenuanti prevalenti sulla aggravante, poi confermata implicitamente dalla Cassazione nel giudizio di inammissibilità
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha interpretato il concorso come ammissibile anche quando i singoli atti appaiono parcellizzati, perché l'azione congiunta e quasi simultanea crea un "fatto collettivo unitario" la cui responsabilità può ricadere su tutti i partecipanti
Dispositivo che definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato che molte censure erano in realtà richieste di rivalutazione del merito e quindi non rientranti nel sindacato di legittimità consentito
Norma relativa a una circostanza attenuante (richiamata dal ricorrente come provocazione/minima importanza); la Corte ha ritenuto che, nel concorso di persone, la mancata concessione dell'attenuante può essere motivata implicitamente quando la gravità collettiva del fatto è evidenziata
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede il pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o respinti; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000,00
Regola la rifusione delle spese alla parte civile soccombente; la Corte ha disposto che i ricorrenti, solidalmente, rifondano le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel grado
Massime di principio
- Quando gli atti violenti sono quasi simultanei e attuati da più persone, il giudice può configurare un "fatto collettivo unitario" e imputare il reato in concorso anche se il contributo concreto di ciascuno non appare l'unico o decisivo.
- In Cassazione non è ammesso un sindacato generalizzato sul merito probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili se non indicano specifici vizi di diritto nella motivazione.
- Nel caso di concorso di persone, la valutazione delle attenuanti può avvenire in termini collettivi; il giudice non è sempre obbligato a motivare espressamente il diniego di una attenuante richiesta individualmente quando ha già evidenziato la gravità dell'episodio per l'intero gruppo.
- Per contestare efficacemente una condanna per concorso in reato è necessario mostrare errori di diritto o lacune logiche nella motivazione, non solo proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Le spese e le sanzioni per ricorsi inammissibili possono comprendere somme alla Cassa delle ammende e la condanna alla rifusione delle spese della parte civile; chi impugna deve quindi valutare il rischio economico di un ricorso privo di fondamento giuridico.
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