Sentenza del 27/04/2015 n. 73 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Accertamento - Imposte sui redditi e Iva - Termini ordinari - Raddoppio - Presupposti - Denuncia per reati di cui al D.Lgs. 74/2000 - Reati di natura diversa - Inapplicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato escluso il raddoppio dei termini di accertamento, poiché esso opera soltanto quando la violazione fiscale comporta l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. Poiché la denuncia riguardava un reato di natura diversa, l’accertamento è stato dichiarato tardivo e l’Amministrazione è decaduta dal potere di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’accertamento sostenendo che l’Amministrazione non potesse beneficiare del raddoppio dei termini ordinari di decadenza. Il raddoppio era stato giustificato dalla denuncia penale scaturita dal processo verbale di constatazione, ma la denuncia riguardava esclusivamente il reato di truffa aggravata e non uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi presuppone una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.
La medesima regola sul raddoppio dei termini si applica agli accertamenti in materia di IVA, ma non quando la denuncia penale riguarda esclusivamente reati estranei al D.Lgs. 74/2000.
L’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria non è sufficiente, da solo, a determinare il raddoppio dei termini fiscali: deve trattarsi della denuncia relativa a un reato tributario rilevante ai sensi delle norme fiscali.
Il raddoppio dei termini opera esclusivamente in presenza di violazioni che integrino o possano integrare uno dei reati tributari disciplinati da tale decreto.
Massime di principio
- Il semplice avvio di un procedimento penale o la presentazione di una denuncia non comporta automaticamente il raddoppio dei termini di accertamento.
- Per il raddoppio è necessario che la violazione fiscale sia astrattamente riconducibile a uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000; una denuncia per truffa, falso o altri reati comuni non è sufficiente.
- La tempestività dell’accertamento deve essere verificata applicando i termini ordinari quando il reato denunciato non è un reato tributario rilevante.
- Se l’accertamento è notificato oltre il termine ordinario e il raddoppio è illegittimo, l’Amministrazione decade dal potere di accertamento e l’atto può essere annullato.
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