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Sentenza

Sentenza del 27/04/2015 n. 73 - Comm. Trib. I grado di Bolzano

Accertamento - Imposte sui redditi e Iva - Termini ordinari - Raddoppio - Presupposti - Denuncia per reati di cui al D.Lgs. 74/2000 - Reati di natura diversa - Inapplicabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato escluso il raddoppio dei termini di accertamento, poiché esso opera soltanto quando la violazione fiscale comporta l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. Poiché la denuncia riguardava un reato di natura diversa, l’accertamento è stato dichiarato tardivo e l’Amministrazione è decaduta dal potere di accertamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell’accertamento sostenendo che l’Amministrazione non potesse beneficiare del raddoppio dei termini ordinari di decadenza. Il raddoppio era stato giustificato dalla denuncia penale scaturita dal processo verbale di constatazione, ma la denuncia riguardava esclusivamente il reato di truffa aggravata e non uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi presuppone una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.

  • Art. 57, D.P.R. 633/1972

    La medesima regola sul raddoppio dei termini si applica agli accertamenti in materia di IVA, ma non quando la denuncia penale riguarda esclusivamente reati estranei al D.Lgs. 74/2000.

  • Art. 331 c.p.p.

    L’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria non è sufficiente, da solo, a determinare il raddoppio dei termini fiscali: deve trattarsi della denuncia relativa a un reato tributario rilevante ai sensi delle norme fiscali.

  • D.Lgs. 74/2000

    Il raddoppio dei termini opera esclusivamente in presenza di violazioni che integrino o possano integrare uno dei reati tributari disciplinati da tale decreto.

Massime di principio

  • Il semplice avvio di un procedimento penale o la presentazione di una denuncia non comporta automaticamente il raddoppio dei termini di accertamento.
  • Per il raddoppio è necessario che la violazione fiscale sia astrattamente riconducibile a uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000; una denuncia per truffa, falso o altri reati comuni non è sufficiente.
  • La tempestività dell’accertamento deve essere verificata applicando i termini ordinari quando il reato denunciato non è un reato tributario rilevante.
  • Se l’accertamento è notificato oltre il termine ordinario e il raddoppio è illegittimo, l’Amministrazione decade dal potere di accertamento e l’atto può essere annullato.

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