Sentenza del 27/04/2015 n. 917 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento induttivo - Società - Redazione del bilancio - Difformità dal codice civile - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato induttivamente per il 2007 un maggior reddito societario di euro 115.492,00, ai fini IRES, IRAP e IVA, ritenendo inattendibile la contabilità per la mancata produzione dei documenti richiesti, la non congruità dello studio di settore e l'irregolare indicazione in bilancio della voce "Debiti verso soci per finanziamenti" con segno meno. Tale indicazione, diminuendo le passività, rappresentava in realtà un credito della società verso il socio, presumibilmente derivante da prelievi non giustificati. Il socio contestava inoltre il proprio accertamento IRPEF di euro 46.197,00, sostenendo che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non potesse fondarsi soltanto sulla ristretta base sociale.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato entrambi gli appelli e confermato la sentenza di primo grado, che aveva convalidato gli accertamenti. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo perché la redazione del bilancio era difforme dalle regole contabili e dal codice civile, rendendo inattendibile l'insieme delle scritture. La voce contabile, anche se qualificata come credito verso il socio, restava priva di giustificazione quanto a tempi, modalità e causale dei prelievi e poteva quindi fondare la presunzione di ricavi occultati. È stata inoltre ritenuta legittima la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale, rafforzata dal fatto che si trattava di una società unipersonale. I contribuenti non hanno fornito prova contraria. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
L'Ufficio determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio o dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La norma consente l'accertamento induttivo quando la contabilità è complessivamente inattendibile, anche sulla base di presunzioni semplici non necessariamente gravi, precise e concordanti. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova contraria concreta e documentata.
Codice civile - principi di chiarezza, verità e correttezza del bilancio
I crediti della società devono essere iscritti nell'attivo patrimoniale e non nel passivo con segno negativo. Un'errata classificazione contabile, soprattutto se incide sulla rappresentazione dei risultati economici e finanziari, può rendere inattendibile il bilancio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 441 del 10 gennaio 2013
È legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
Nelle società a ristretta base sociale, e a maggior ragione nelle società unipersonali, l'accertamento di utili extracontabili può estendersi al socio quale presunto percettore, salvo prova specifica della mancata distribuzione.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente esistente non impedisce l'accertamento induttivo se contiene errori macroscopici, classificazioni incompatibili con le regole civilistiche o dati privi di riscontro e giustificazione.
- L'errata esposizione di una voce di bilancio non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: occorre dimostrare con documenti l'origine, la causale, le date e la destinazione dei movimenti finanziari contestati.
- In presenza di prelievi del socio dalle disponibilità societarie non adeguatamente documentati, l'Amministrazione può presumere l'esistenza di ricavi o flussi finanziari occultati, soprattutto quando il risultato economico non giustifica tali movimentazioni.
- Nelle società a ristretta base sociale o unipersonali, gli utili extracontabili accertati a carico della società possono essere presunti distribuiti al socio. La difesa deve provare concretamente che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati o reinvestiti.
- La contestazione della sola insufficienza della presunzione non è normalmente sufficiente: il contribuente deve offrire una ricostruzione alternativa documentata e coerente.
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