Sentenza del 27/04/2015 n. 171 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso del 50% dell'IRPEF trattenuta sull'incentivo all'esodo percepito alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31 dicembre 2001, quando aveva 54 anni. Il sostituto d'imposta non aveva applicato l'agevolazione prevista dall'art. 19, comma 4-bis, del TUIR, poiché il requisito anagrafico per gli uomini era di 55 anni. Il contribuente ha sostenuto che tale distinzione fosse discriminatoria, in contrasto con il diritto comunitario, come accertato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 21 luglio 2005, causa C-207/04 Vergani. L'Agenzia ha negato il rimborso ritenendo tardiva l'istanza, presentata il 28 maggio 2009, oltre il termine di 48 mesi decorrente dalla ritenuta effettuata il 18 gennaio 2002.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine aveva accolto il ricorso e condannato l'Agenzia al rimborso e alle spese. In appello, la Commissione ha confermato integralmente la decisione. Ha ritenuto che, in una situazione in cui il diritto al rimborso deriva dalla successiva dichiarazione di incompatibilità della norma nazionale con il diritto comunitario, il termine quadriennale non decorra automaticamente dalla data della ritenuta, ma dalla data in cui il contribuente ha potuto conoscere il contrasto normativo. Tale momento è stato individuato nella pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia del 21 luglio 2005. L'istanza del 28 maggio 2009 è stata quindi considerata tempestiva. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare il maggiore importo IRPEF, con gli interessi, e a rifondere le spese del grado d'appello, liquidate in 700 euro oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4-bis, del TUIR n. 917/1986
riduzione a metà dell'aliquota normale
Prevedeva un trattamento fiscale agevolato sugli incentivi all'esodo, subordinato a requisiti anagrafici differenti per uomini e donne. La distinzione è stata ritenuta incompatibile con il principio comunitario di parità di trattamento.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina il termine decadenziale per chiedere il rimborso delle ritenute o delle imposte dirette indebitamente versate. Nella sentenza il termine è stato fatto decorrere dalla conoscibilità del contrasto tra la norma nazionale e il diritto comunitario, anziché dalla data della ritenuta.
Direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976
principi di parità di trattamento tra uomini e donne
È stata utilizzata quale parametro per rilevare l'illegittimità della diversa soglia anagrafica prevista per uomini e donne ai fini dell'agevolazione fiscale.
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04 Vergani
Ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la disciplina italiana che riconosceva l'agevolazione fiscale agli incentivi all'esodo sulla base di requisiti anagrafici diversi per uomini e donne.
Art. 36, comma 23, del D.L. n. 223/2006
Ha abrogato la disposizione agevolativa discriminatoria, mantenendone tuttavia l'applicazione per rapporti cessati anteriormente, come quello oggetto della controversia.
Art. 153, comma 2, c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009
È stato richiamato dal contribuente per sostenere la possibilità di neutralizzare gli effetti della decadenza in presenza di un errore incolpevole o di circostanze non imputabili al contribuente, anche se la decisione non fonda espressamente l'accoglimento su tale istituto.
Massime di principio
- Quando il diritto al rimborso nasce o diventa concretamente conoscibile solo in seguito a una sentenza che dichiara l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione Europea, il termine per chiedere il rimborso può, secondo l'orientamento seguito da questa sentenza, decorrere dalla pubblicazione della pronuncia e non dalla data originaria del versamento.
- La tutela non è necessariamente preclusa dal decorso del termine ordinario se il contribuente non poteva ragionevolmente conoscere l'illegittimità della norma applicata; tuttavia, l'applicabilità di questo principio dipende dalla giurisprudenza vigente e dalle caratteristiche del caso concreto.
- I rapporti tributari già definiti da giudicato, da atti divenuti inoppugnabili o da termini di decadenza ormai consolidati sono normalmente protetti dal principio di certezza del diritto e possono non essere riaperti per effetto di una successiva pronuncia europea.
- Per valutare la tempestività di una domanda di rimborso occorre individuare sia la data del versamento sia l'eventuale momento successivo in cui è divenuta conoscibile la causa di illegittimità, verificando la normativa applicabile e gli orientamenti giurisprudenziali del periodo.
- La pronuncia rappresenta un'interpretazione favorevole al contribuente, ma non costituisce una regola universale: in casi analoghi è necessario considerare l'evoluzione successiva della giurisprudenza, comprese eventuali decisioni di legittimità difformi.
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