Sentenza del 27/04/2015 n. 779 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni per l'abitazione posseduta dal coniuge, ivi residente, in attesa della separazione legale - Residenza dell'altro coniuge in altra sua propria abitazione che già gode delle agevolazioni - Applicabilità dell'agevolazione ad ambedue le abitazioni - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare l'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale anche all'immobile posseduto e abitato da uno dei coniugi, quando l'altro coniuge risiedeva stabilmente in una diversa abitazione di sua proprietà, già beneficiaria dell'agevolazione. Il punto centrale era stabilire se l'agevolazione potesse spettare a entrambe le abitazioni, nonostante il riferimento ordinario all'abitazione principale del nucleo familiare. La situazione di attesa della separazione legale comportava, secondo la decisione, il venir meno di fatto della convivenza e dell'unitarietà del nucleo familiare.
La decisione
La pretesa del coniuge è stata accolta. L'immobile da lui posseduto e abitato è stato considerato abitazione principale ai fini ICI, anche se l'altro coniuge possedeva e abitava un diverso immobile già beneficiario dell'agevolazione. La decisione ha ritenuto che, in presenza di una separazione di fatto in attesa della separazione legale, il nucleo familiare non fosse più concretamente sussistente; pertanto, le due abitazioni potevano entrambe beneficiare dell'agevolazione.
Norme richiamate
Disciplina ICI dell'abitazione principale
L'agevolazione per l'abitazione principale può essere riconosciuta all'immobile effettivamente posseduto e abitato dal contribuente quando, per effetto della separazione di fatto in attesa di quella legale, il nucleo familiare non è più unitario. In tale situazione, anche l'immobile dell'altro coniuge può conservare autonomamente il beneficio.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, la situazione familiare effettiva può assumere rilievo oltre alla mera esistenza formale del matrimonio.
- Quando i coniugi vivono stabilmente in abitazioni diverse e sono in attesa della separazione legale, può essere riconosciuta la natura di abitazione principale a entrambe le abitazioni, se ciascun coniuge vi risiede e vi dimora abitualmente.
- La mera esistenza di un altro immobile del coniuge già agevolato non esclude automaticamente il beneficio per la casa abitata dall'altro coniuge, qualora sia dimostrata la cessazione di fatto della convivenza.
- L'interpretazione dipende dalle circostanze concrete e dalla prova della residenza e della dimora abituale; non è automaticamente estensibile a ogni caso di coniugi proprietari di abitazioni separate.
- La regola riguarda la disciplina ICI e non deve essere applicata senza verifica alle successive discipline IMU, che possono prevedere requisiti e interpretazioni differenti.
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