Cassazione Penale, Sentenza n. 46832/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Romanin impugnava la conferma della condanna per il delitto di minaccia aggravata nei confronti di due militari dell'Arma. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e erronea valutazione della credibilità dei due carabinieri, lamentando che la sentenza si fondasse solo sull'assenza di testimoni terzi e chiedendo la riqualificazione della condotta sotto gli artt. 336 o 337 c.p.; (2) ulteriore vizio di motivazione relativo all'attendibilità delle parti civili e alla mancanza di una relazione di servizio; (3) violazione dell'art. 612 c.p., sostenendo che le frasi pronunciate non integrassero minaccia ma al più ingiuria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto alle censure che attaccavano la valutazione di merito (primo e secondo motivo), in quanto contro le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace non è consentito ricorso per cassazione per vizi di valutazione probatoria diversi da quelli tassativamente indicati dalla legge. Sul merito del terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come minaccia aggravata: le espressioni reiterate, l'avvicinamento ai militari mentre redigevano il verbale e il contesto concreto erano idonei, con criterio medio, a incidere sulla libertà morale delle vittime. Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio perché la pena pecuniaria inflitta (euro 200) era illegale ratione temporis rispetto ai limiti edittali applicabili al momento del fatto (10/08/2011). Applicando i principi di diritto e avvalendosi della facoltà di rideterminare la pena senza rinvio, la Corte ha rideterminato la multa in euro 60,00 (euro 50,00 base aumentata per aggravante). Il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile e quindi confermato.
Norme richiamate
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che, per le sentenze di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace, sono ammessi in cassazione solo i motivi tassativi previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p., limitando la riesaminabilità dei vizi di motivazione.
art. 39-bis D.Lgs. 274/2000 e d.lgs. n. 11/2018
Introducono il divieto di ricorrere per cassazione per vizi di motivazione contro sentenze di appello rese per reati di competenza del Giudice di Pace, rendendo inammissibili le doglianze che sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio.
Definisce il delitto di minaccia. La Corte ha interpretato la norma in senso conforme alla giurisprudenza consolidata: per integrare la minaccia non è necessario che la vittima si sia effettivamente intimidita, è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, valutata con criterio medio e in rapporto alle circostanze concrete.
art. 52 comma 1 D.Lgs. 274/2000
Stabilisce che il Giudice di Pace deve applicare le pene pecuniarie vigenti al momento della commissione del reato. È stato utilizzato per rilevare l'illegalità della multa irrogata in sentenza in relazione alla normativa temporale vigente al 10/08/2011.
art. 1, co. 2-ter, d.l. 14/08/2013 n. 93 (conv. L. 15/10/2013 n.119)
Ha modificato il limite edittale della multa per il reato di minaccia, innalzandolo successivamente alla data del fatto; rilevando la differenza temporale ha permesso di accertare che la multa inflitta era superiore al massimo edittale applicabile ratione temporis.
Aggravante considerata in sede di determinazione della pena; la Corte ha tenuto conto dell'aumento derivante dall'aggravante nel rideterminare la sanzione pecuniaria.
art. 620 lett. l) c.p.p. (come sostituito dalla L. n.103/2017, comma 67)
Attribuisce alla Corte di cassazione la facoltà di annullare senza rinvio e, quando non necessari ulteriori accertamenti, di decidere la causa sulla base degli elementi di fatto già accertati, compresa la rideterminazione della pena.
art. 3, 13, 25, 27 Cost.
Richiamati per fondare il potere della Corte di accertare d'ufficio l'illegalità della pena e garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di sanzioni e tutela dei diritti.
Massime di principio
- Controversie su valutazione della credibilità: dopo le modifiche legislative (d.lgs. 11/2018 e correlati), la Corte di cassazione è fortemente limitata nel riesaminare le valutazioni di merito rese in appello per reati di competenza del Giudice di Pace; le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
- Minaccia vs ingiuria: per integrare l'art. 612 c.p. non è necessario che la vittima abbia effettivamente percepito timore; rileva l'idoneità potenziale della condotta, valutata con criterio medio nelle concrete circostanze (ripetizione, avvicinamento, contesto, impedimento di atti ufficiali aumentano la carica intimidatoria).
- Credibilità dei pubblici ufficiali: l'assenza di testimoni terzi non determina di per sé l'incredibilità delle dichiarazioni di militari o pubblici ufficiali; la valutazione della coerenza, linearità e assenza di motivi di calunnia è rimessa al giudice di merito.
- Temporalità delle pene pecuniarie: la pena pecuniaria va applicata in base alla normativa vigente al momento del fatto (ratione temporis); se in contrasto con i limiti edittali applicabili all'epoca, la pena è illegale e la Cassazione può intervenire anche d'ufficio per correggerla.
- Annullamento senza rinvio e rideterminazione: quando la Cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e procedere direttamente alla rideterminazione della pena sulla base degli elementi già acquisiti.
- Limiti del ricorso per cassazione: chi impugna sentenze di appello relative a processi del Giudice di Pace deve concentrare le censure entro i motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p.; tentativi di rimettere in discussione la valutazione delle prove in fatto rischiano di essere dichiarati inammissibili.
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